n. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 agosto 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587 - fax: 06/96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente, contro regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5 e 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n. 51 del 9 giugno 2015, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1911, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)». La legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante disposizioni in materia di riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7, per violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio», materie di legislazione concorrente per le quali le regioni devono attenersi ai principi fondamentali contenuti nella legislazione nazionale, alla luce delle motivazioni di seguito evidenziate. 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 5 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, dispone, tra l'altro, l'abrogazione del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 28 del 2011, che prevedeva: «Fino all'emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 e' necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio». Tale abrogazione ha come evidente conseguenza l'esclusione delle varianti al progetto originario presentate, in corso d'opera, prima dell'entrata in vigore della legge regionale in esame, dal preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica, prevista dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito «TUE»), che recita: «1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.». Ne consegue l'illegittimita' costituzionale del richiamato art. 5 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, per violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, introduce l'art. 19-bis (Regolamento attuativo) all'interno della legge regionale n. 28/2011. La disposizione cosi' recita: «Art. 7 (Introduzione...

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