n. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2015, proposto da: Sisal Entertainment S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Medugno e Annalisa Lauteri, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via Panama, 58;

Contro: Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei ministri n. c;

nei confronti di Replay s.r.l.;

e con l'intervento di ad opponendum: Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale nazionale del Codacons, in Roma, viale G. Mazzini, 73;

Per l'annullamento del provvedimento prot. n. 4076/RU, in data 15 gennaio 2015, pubblicato in pari data sul sito dell'Agenzia, a firma del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale, in dichiarata applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stato determinato il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, riferibili a ciascuno concessionario alla data del 31 dicembre 2014, nonche' la quota parte del versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovuto dai singoli concessionari in maniera proporzionale al numero degli apparecchi ad esso riferibili (per la ricorrente pari ad euro 45.801.360,83), e di ogni altro atto presupposto, conseguente, ovvero coordinato e/o connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 1. La societa' ricorrente rappresenta di essere concessionaria dello Stato per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse, giusta convenzione di concessione sottoscritta in data 20 marzo 2013. La legge di stabilita' per l'anno 2015, all'art. 1, comma 649, ha stabilito che: «A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015: a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria competente;

  1. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

  2. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.» Con il provvedimento impugnato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in preteso adempimento delle surriportate disposizioni, ha determinato il numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014. All'art. 2 ha poi stabilito l'entita' del versamento annuale, ripartito in misura proporzionale al numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario. La societa' contesta tale misura, in quanto ritenuta arbitraria, irrazionale ed indebitamente retroattiva. Essa, a poco piu' di un anno dalla sottoscrizione della convenzione di concessione di durata novennale, ha previsto un obbligo aggiuntivo del tutto inatteso per i concessionari, consistente in un ulteriore versamento rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti, pari a complessivi 500 milioni di euro annui a carico del solo comparto dei giochi praticati mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773. Questo comparto ha trovato la sua prima organica disciplina solo a partire dal gennaio 2003, con l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A seguito di cio', in virtu' di procedura ad evidenza pubblica avviata sulla base dell'art. 14-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 269 del 2003, venivano assegnate 10 concessioni per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui al cit. art. 10, comma 6, ad altrettante societa' che provvedevano a sottoscrivete apposita convenzione di concessione. Nel corso di svolgimento di tale rapporto venivano introdotte numerose modifiche dei sistemi, della regolamentazione e delle condizioni economiche, molte delle quali notevolmente onerose per gli operatori, attraverso la sottoposizione di atti integrativi dell'articolato convenzionale che la societa' ha sempre provveduto, con non pochi sacrifici, ad accettare ed onorare. Con bando pubblicato nella G.U.C.E. dell'8 agosto 2011, e' stata indetta la nuova procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle attivita' e funzioni connesse. All'esito della procedura sono risultate aggiudicatarie 12 societa', tra le quali la ricorrente, che hanno sottoscritto in data 20 marzo 2013, il nuovo articolato convenzionale per la durata di 9 anni. La misura introdotta dalla legge di stabilita' 2015 e' intervenuta ad alterare l'equilibrio dei rapporti tra concedente e concessionario nonche' dei quelli tra i concessionari e gli operatori di filiera, questi ultimi, peraltro, di natura esclusivamente privatistica, con evidente violazione dei principi fondamentali di diritto interno garantiti dagli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, nonche' di quelli del diritto dell'Unione in tema di massimo accesso al mercato, non discriminazione, tutela della concorrenza, libero sviluppo delle prestazioni di beni e servizi. L'ADM e' poi intervenuta a dare attuazione alle predette disposizioni, senza curarsi di procedere all'adeguamento dell'articolato convenzionale attraverso la sottoposizione ai concessionari di un apposito schema aggiuntivo ne' provvedere a modificare le disposizioni gia' dettate in tema di contenuti minimi dei contratti con la filiera. Parte ricorrente ritiene poi che non si tratti di una mera riduzione dei compensi, ma di una vera e propria espropriazione. Avverso il provvedimento impugnato, deduce: 1) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per violazione degli articoli 3, 41 e 42 Cost. La norma in rubrica incide su rapporti di durata gia' consolidati e su scelte imprenditoriali gia' compiute in conformita' a previsioni economiche effettuate alla luce della disciplina previgente e delle convenzioni gia' stipulate. Il numero degli apparecchi in base al quale viene ripartito l'onere tra i concessionari e' stato accertato al 31 dicembre 2014, sicche' i pagamenti che dovranno essere effettuati a partire dal 30 aprile p.v. sono riferibili, dunque, a compensi per attivita' gia' svolte. La norma avrebbe quindi, sostanzialmente, il carattere di un intervento retroattivo. Secondo la Corte costituzionale, disposizioni che modifichino rapporti di durata sono costituzionalmente ammissibili solo a patto che rispettino...

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