n. 80 ORDINANZA 15 aprile - 13 maggio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2010, n. 127, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca con ordinanza del 12 febbraio 2013, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013, e nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2010, promosso dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 26 luglio 2013, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione per la Diatex spa (r.o. n. 150 del 2014), nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 2015 e nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Claudio Toniolo per Diatex spa e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza in data 26 luglio 2013 (r.o. n. 150 del 2014), il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il rimettente riferisce che tra il febbraio 2009 e il dicembre 2010 la "Tibaldo Rino Trasporti" aveva effettuato vari servizi di trasporto merci per conto della Diatex spa in forza di un contratto che, pur redatto per iscritto, doveva ritenersi non stipulato in forma scritta ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), in quanto privo dell'indicazione dei tempi massimi di carico e scarico merci, e, come affermato nella parte iniziale dell'ordinanza, anche di data certa;

che, al termine del rapporto, poiche' il corrispettivo versato dal mittente era inferiore a quello previsto dall'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, la "Tibaldo Rino Trasporti" aveva chiesto e ottenuto - ai sensi del comma 9 della citata disposizione - decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la differenza avverso il quale la societa' Diatex aveva proposto opposizione sostenendo l'erroneita' dei conteggi posti a base della domanda monitoria, ed eccependo l'incompatibilita' dell'art. 83-bis con la normativa comunitaria, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla "Tibaldo", nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83-bis per violazione dell'art. 3 Cost.;

che il giudice a quo ripercorre l'evoluzione della normativa in tema di autotrasporto ricordando come il d.lgs. n. 286 del 2005 abbia abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), stabilendo, all'art. 4, che, a decorrere dal 28 febbraio 2006, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti e all'art. 6, al fine di favorire la correttezza e trasparenza dei rapporti tra contraenti, che il contratto di trasporto merci e' stipulato di regola in forma scritta, indicando una serie di elementi che tali contratti devono necessariamente contenere e disponendo che, in mancanza, il contratto e' equiparato a quello non stipulato in forma scritta;

che, successivamente, e' intervenuto l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, il quale, nella formulazione in vigore fino all'11 agosto 2010, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie all'esame del rimettente, ha previsto che, nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, il diritto del vettore si prescrive in cinque anni, mentre laddove il contratto sia stato stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 2951 del codice civile, tale diritto si prescrive in un anno;

che anche la determinazione del corrispettivo della prestazione resa dal vettore e' disciplinata diversamente in quanto, nel caso di contratto in forma scritta, essa e' demandata all'autonomia negoziale delle parti, salvo il meccanismo di adeguamento previsto dal comma 5, mentre nel caso di contratto non stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, e' di fonte eteronegoziale;

che, infatti, l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, disponeva, al comma 1 che «L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza»;

che il comma 2 demandava allo stesso Osservatorio la determinazione, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, della quota dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante;

che, il comma 4, con riguardo ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, stabiliva che «anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]»;

che, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non fosse stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, l'art. 83-bis, al comma 6, disponeva che «la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo...

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