n. 8 SENTENZA 16 - 23 gennaio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, e 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalle Regioni Toscana e Veneto con ricorsi notificati il 22-24 e il 23 maggio 2012, depositati in cancelleria il 29 maggio 2012 ed iscritti ai nn. 82 e 83 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con due distinti ricorsi, notificati al Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente il 22-24 e 23 maggio 2012, depositati entrambi nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 maggio 2012 e iscritti al registro ricorsi 2012, rispettivamente, al n. 82 e al n. 83, la Regione Toscana e la Regione Veneto hanno impugnato, insieme ad altre disposizioni del medesimo provvedimento normativo, la cui trattazione e' stata riservata a separato giudizio, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e, per quanto riguarda la sola Regione Toscana, anche l'art. 35, comma 7, del medesimo decreto-legge, cosi' come convertito. 1.1.- Il citato art. 1, comma 4, stabilisce che: «I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti». L'art. 35, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, prevede la soppressione dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), secondo cui «l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009». 2.- In riferimento all'art. 1, comma 4, la Regione Toscana lamenta la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, della Costituzione. Ad avviso della Regione ricorrente, il censurato art. 1, comma 4, rappresenterebbe un ulteriore parametro per la valutazione della cosiddetta virtuosita' degli enti territoriali, introdotta dall'art. 20, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale, al fine di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012, gli enti territoriali sono ripartiti in due classi sulla base dei parametri di virtuosita' ivi stabiliti, ciascuna delle quali partecipa in misura diversa al risanamento della finanza pubblica. In particolare, la ricorrente ritiene che il legislatore abbia individuato, attraverso la norma impugnata, quale ulteriore parametro di virtuosita', un elemento del tutto estraneo alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica ed abbia quindi esorbitato dai limiti che il legislatore statale incontra in tale materia. 2.1.- Piu' precisamente la Regione prospetta i seguenti motivi di censura in ordine alla violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione. Secondo la ricorrente, la valutazione della virtuosita' effettuata sulla base del parametro introdotto con la disposizione censurata costituirebbe uno strumento di coartazione della volonta' delle Regioni in ambiti legislativi del tutto estranei alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica, poste alla base della valutazione della virtuosita'. Con la disposizione in oggetto si avrebbe dunque l'effetto di vincolare l'esercizio della potesta' legislativa regionale per finalita' del tutto estranee all'obiettivo di contenimento della spesa. Pertanto la disposizione impugnata, realizzando una surrettizia e inammissibile ingerenza dello Stato nella sfera delle attribuzioni legislative regionali, sia concorrenti che esclusive, risulterebbe incostituzionale per violazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione. 3.- Il medesimo art. 1, comma 4, e' censurato anche dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al principio di leale collaborazione e ai principi di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). 3.1.- In particolare la Regione prospetta i seguenti motivi di censura in ordine alla violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Ad avviso della Regione la norma impugnata sarebbe illegittima, in primo luogo, in relazione all'obbligo di adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attivita' economiche dettato per le Regioni. Essa sembrerebbe riguardare il coordinamento della finanza pubblica, prosegue la ricorrente, dal momento che pone un obbligo, per gli enti territoriali, al cui adempimento si ricollegano importanti conseguenze circa la cogenza degli obiettivi di finanza pubblica e la determinazione della contribuzione degli enti stessi alla manovra annuale. Tuttavia, la medesima disposizione impugnata contiene previsioni di dettaglio ed autoapplicative, che andrebbero oltre la potesta' di individuare i principi fondamentali della disciplina ex art. 117, terzo comma, Cost., consentita allo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Secondo la prospettazione della ricorrente, il panorama delle competenze legislative regionali incise dalla disposizione impugnata e' molto complesso. Il senso della disciplina complessiva, secondo la ricorrente, sarebbe quello di imporre alle Regioni di adottare interventi normativi o comportamenti in ambiti sia di competenza concorrente, come il governo del territorio, sia di potesta' regionale residuale come il commercio, di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. 3.2.- La Regione Veneto lamenta poi la violazione dell'art. 117, primo, secondo e quinto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione. La ricorrente ritiene che la lamentata invasione statale delle competenze normative regionali non possa essere legittimata ne' dalla previsione di cui all'art. 41 Cost., considerato che la norma impugnata non attiene in alcun modo alla competizione tra imprenditori e ai relativi vantaggi per il consumatore, ne' dal principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, visto che, nelle materie di competenza regionale, spetta alla Regione dare attuazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ex art. 117, primo e quinto comma, Cost., senza che cio' richieda un intervento statale intermedio. Essa confuta anche la possibilita' che la disciplina impugnata trovi legittimazione nell'esercizio di una competenza trasversale quale la tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiche', in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento normativo statale limitante l'autonomia normativa regionale deve essere non solo coerente con i principi della concorrenza, ma anche proporzionato e adeguato rispetto al fine. Pertanto, l'obbligo di adeguamento imposto ai legislatori regionali non puo' essere considerato, secondo la Regione, coerente e adeguato rispetto al fine perseguito. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si riconoscessero alla disciplina impugnata caratteri di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza tali da consentire di ricondurla nell'ambito della tutela della concorrenza, la competenza statale cosi' esercitata non potrebbe dirsi prevalente, a parere della ricorrente, e, dunque, capace di escludere il riferimento alle competenze legislative costituzionalmente garantite alle Regioni. Dinnanzi a un concorso di competenze in relazione al quale non sarebbe possibile formulare un giudizio di prevalenza dell'una sull'altra, il legislatore statale avrebbe dovuto, a parere della Regione Veneto, ricorrere a strumenti di...

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