n. 8 SENTENZA 26 - 30 gennaio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione - Legge finanziaria 2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-5 marzo 2014, depositato in cancelleria il 6 marzo 2014 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 28 febbraio-5 marzo 2014 e depositato il 6 marzo 2014, reg. ric. n. 19 del 2014, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione - Legge finanziaria 2014), in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera m), e 119, primo e secondo comma, della Costituzione. Il ricorrente rileva che l'art. 8 della citata legge detta norme in materia di «Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali». Il comma 1 dell'art. 8 della legge reg. Marche n. 49 del 2013 dispone che gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipino alla spesa per l'erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il comma 2 prescrive che la Giunta regionale effettui la ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione e definisca gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni. L'art. 8, comma 3, della citata legge reg. Marche n. 49 del 2013 prevede che «La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni e' determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». Il ricorrente assume che il menzionato comma 3 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto derogherebbe ai principi e ai criteri dettati dal legislatore nazionale in materia di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria al fine di garantire condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie omogenee su tutto il territorio nazionale e di assicurare il contenimento ed il controllo della relativa spesa. Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che l'art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), ha affermato il principio secondo il quale i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche fino ad un importo massimo all'epoca stabilito in lire settantamila. Il successivo comma 16 del medesimo art. 8 ha esentato alcune categorie di cittadini dalla partecipazione alla spesa sanitaria, purche' appartenenti a nuclei familiari con determinati livelli di reddito complessivo. In tale contesto, con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e' stata introdotta la tessera sanitaria per tutti i soggetti titolari di codice fiscale, anche al fine di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario. Il ricorrente rileva che, in epoca recente, a seguito della grave crisi economico-finanziaria e degli impegni assunti in sede internazionale, lo Stato italiano avrebbe individuato la riduzione della spesa pubblica quale uno degli strumenti prioritari della propria politica di bilancio. Il legislatore nazionale, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 79, avrebbe determinato l'ammontare del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, al quale concorre ordinariamente lo Stato. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici, il comma 1-sexies dello stesso articolo prevede che: «a) sono...

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