n. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 gennaio 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 30 del 20 novembre 2017 - articoli 4, 5, 6, 7, e 9, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 21 novembre 2017, n. 46, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2018. Fatto In data 21 novembre 2017, e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46/2017 la legge regionale n. 30 del 20 novembre 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva». La finalita' dichiarata della legge in questione, delineata all'art. 1, e' quella di promuovere «... il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS», in vista dell'«attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione e all'accesso alle informazioni, alle attivita' culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti», nonche' di promuovere « ... l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilita', ossia, ... qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilita' che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole». In particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge in esame contengono le seguenti previsioni: a) art. 4: l'istituzione di un Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana;

b) art. 5: i relativi requisiti di iscrizione;

c) art. 6: istituzione di una Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS;

d) art. 7: modalita' di diffusione dell'elenco degli interpreti LIS agli enti pubblici e quelle di impugnazione dell'eventuale rigetto della domanda di iscrizione;

e) art. 9: l'impiego degli iscritti all'Albo regionale degli interpreti LIS nelle...

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