N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Dahmani Fathi nato in Tunisia il 21 novembre 1983, in Italia s.f.d. in possesso di passaporto ordinario n. V137998 rilasciato dall'autorita' della Tunisia in data 16 giugno 2006. Difeso d'ufficio dall'Avv. Duccio Martellini del Foro di Firenze. Imputato 'per il reato di' cui all'art. 10-bis d.lgs. n.

286/98 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza il permesso di' soggiorno e dunque in violazione delle norme previste dal medesimo decreto legislativo'. Nell'udienza del 14 gennaio 2010 ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

L'imputato in data 12 agosto 2009 venne trovato in Via Faentina a Firenze nell'appartamento di Ercoli Carla a seguito di un esposto di quest'ultima che lamentava la presenza di persone a lei sconosciute.

L'imputato esibiva regolare passaporto Tunisino, ma risultava non in regola con la normativa sul soggiorno. Veniva sottoposto a rilievi fotosegnaletici e denunciato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98.

La p.g. chiedeva quindi al P.M. l'autorizzazione per la presentazione davanti al giudice di Pace ed il Pubblico ministero concedeva l'autorizzazione formulando l'imputazione sopra riportata.

All'udienza del 15 dicembre 2009, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con riferimento agli artt. 2, 3 comma 1, 24 comma 2 e 25 comma 2 della Costituzione per i seguenti motivi:

'L'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto, nel testo del d.lgs. n. 286/98, l'art. 10-bis, il quale prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato', sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'art. I della legge 28 maggio 2007 n. 68'. La norma pertanto sanziona sia l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, sia il trattenimento dello stesso, in violazione delle norme del testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e delle norme sui dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio' L'introduzione di' tale fattispecie di reato nell'ordinamento giuridico italiano, a parere di quest'Ufficio, si pone in palese contrasto con alcuni fondamentali principi accolti dalla carta costituzionale, cosi che debba ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalita' della norma che lo prevede sotto vari profili, di seguito illustrati.

Tale norma appare, anzitutto, in contrasto con Part. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di ritenere fattispecie di reato l'ingresso e la permanenza di cittadini irregolari nello Stato italiano.

Infatti, pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati'(v. C. cost. sent. n.

5/2004), facendo buon uso della sfera di discrezionalita' sua propria, l'azione di tale organo costituzionale trova limiti invalicabili nell'Osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e di razionalita' finalistica.

La scelta legislativa non e' sorretta da un fondamento giustificativo e pertanto e' irragionevole sotto il profilo che, secondo i principi fondamentali accolti dal nostro ordinamento, la penalizzazione di una condotta deve avvenire in presenza di una pur minima offensivita' sociale della stessa e quando non sia stato possibile individuare altri strumenti normativi idonei al raggiungi mento dello scopo. Nel caso di specie un primo motivo di irragionevolezza va individuato nel costituire la nuova norma che introduce la fattispecie di reato, un'inutile duplicazione di altre gia' presenti nella legislazione penale speciale e tendenti a raggiungere la stessa finalita' dell'espulsione dello straniero dal territorio italiano. Il riferimento va alla norma di cui all'art. 14 comma 5-bis del d.lgs. n. 286/98 che prevede l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale entro cinque giorni dall'ordine del questore, quando non sia stato possibile eseguire l'espulsione con l'accompagnamento alla frontiera. Ma l'inutilita' della nuova fattispecie e' ancor meglio definita considerando che lo stesso obiettivo era gia' perfettamente raggiungibile, mediante l'adozione dell'espulsione coattiva in via amministrativa ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 4 d.lgs. n. 286/98, che, al comma 2, prevede l'espulsione da parte del prefetto dello straniero che si trovi nelle stesse condizioni che ora costituiscono fattispecie di reato e cioe': a) l'essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; b) l'essersi trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione dell'ingresso per motivi di lavoro ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato richiesto il rinnovo. Ne' la nuova norma modifica in alcun modo i presupposti necessari per l'espulsione, perche' anche la misura sostitutiva eventualmente disposta dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 16 comma 1 d.lgs. n.

286/98, e' eseguibile...

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