n. 8 ORDINANZA 6 dicembre 2017- 18 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 464 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia nel procedimento penale a carico di D. C. e altro, con ordinanza del 19 maggio 2016, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 19 maggio 2016 (r.o. n. 161 del 2016), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziche' al tribunale in composizione monocratica, la competenza «alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]», per i reati per i quali e' prevista la citazione diretta a giudizio;

che il rimettente riferisce di avere emesso, su richiesta del pubblico ministero, un decreto penale di condanna per un reato a citazione diretta e che, in seguito all'opposizione degli imputati, con contestuale richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice a quo, in applicazione dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., e previa acquisizione del consenso del pubblico ministero al patteggiamento, ha fissato l'udienza ai fini della celebrazione del rito alternativo;

che la disposizione censurata disciplina il giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna;

che il rimettente dubita che l'attribuzione normativa della competenza a pronunciarsi sulla domanda di applicazione della pena al giudice per le indagini preliminari, anziche' al tribunale in composizione monocratica, sia conforme al principio di precostituzione per legge del giudice naturale, enunciato dall'art. 25, primo comma, Cost., nei casi in cui il reato sia a citazione diretta, e non debba pertanto svolgersi l'udienza preliminare;

che il giudice a quo, preso atto della «indiscussa» interpretazione dell'art. 464 cod. proc. pen. nel senso di attribuire al giudice per le indagini...

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