n. 79 SENTENZA 6 marzo - 19 aprile 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 390, 393, 395, 396, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione autonoma della Sardegna, con ricorsi notificati rispettivamente il 16 febbraio e il 16-21 febbraio 2017, depositati in cancelleria il 23 e il 24 febbraio 2017, iscritti rispettivamente al n. 19 e al n. 21 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il 23 febbraio 2017 (r.r. n. 19 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, commi 390, 395 e 396, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 1.1.- L'impugnato art. 1, comma 390, ha modificato l'art. 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», riducendo - dal 10 per cento al 7 per cento in percentuale e da 10 a 7 milioni in valore assoluto - l'entita' dello scostamento tra costi e ricavi, in presenza del quale si attiva l'obbligo di adozione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere od ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura. Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione sarebbe illegittima nella misura in cui tali piu' stringenti presupposti dei piani di rientro dei singoli istituti sanitari si applicano anche alle Regioni in equilibrio finanziario, come la Regione Veneto. I presupposti dei piani di rientro dovrebbero, infatti, ravvisarsi in situazioni di grave disavanzo, le quali per definizione non potrebbero sussistere nelle Regioni in equilibrio finanziario: pertanto, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 120 della Costituzione e in particolare il principio di proporzionalita', in quanto la misura legislativa non sarebbe giustificata da uno scopo legittimo e difetterebbe sul piano della connessione razionale tra l'obiettivo perseguito e il mezzo predisposto. Inoltre, il legislatore non avrebbe assicurato quegli spazi aperti all'esercizio dell'autonomia regionale che costituiscono condizione necessaria perche' il coordinamento della finanza pubblica non si traduca in una menomazione irragionevole e sproporzionata dell'autonomia politica della Regione e della sua capacita' di programmazione. Da cio' si dovrebbe desumere una violazione anche degli artt. 3 e 97 Cost., che ridonda sulle competenze legislative, amministrative e finanziarie, costituzionalmente garantite alla Regione in materia di tutela della salute, di cui agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. 1.2.- Gli impugnati commi 395 e 396, del medesimo art. 1, introducono modifiche ai criteri per la nomina del commissario ad acta incaricato della predisposizione, adozione e attuazione del piano di rientro. Con tali modifiche, il legislatore avrebbe abrogato determinati requisiti di professionalita' previsti dalle disposizioni previgenti, cosi' da legittimare la nomina a commissario ad acta del Presidente della stessa Regione inadempiente e diffidata: cio' contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e si porrebbe in contrasto con un corretto esercizio del potere sostitutivo dello Stato di cui all'art. 120 Cost. La ricorrente lamenta inoltre una violazione del principio di eguaglianza in quanto, con il medesimo atto normativo, il legislatore alimenterebbe da un lato un processo di centralizzazione delle funzioni delle Regioni efficienti (comma 390), mentre dall'altro ridurrebbe la capacita' di controllo dello Stato su quelle inefficienti (commi 395 e 396). Secondo la ricorrente, la lesione dei citati principi costituzionali ridonderebbe sull'autonomia regionale garantita ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto a motivo dell'inefficienza di alcune Regioni non debitamente assoggettate al controllo sostitutivo statale, vengono adottate misure restrittive nei confronti di Regioni virtuose, come la Regione Veneto, le quali, in forza delle modalita' di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard, si vedono private di risorse attribuite a Regioni inefficienti. 2.- Con atto depositato il 28 marzo 2017 si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT