n. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 agosto 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in persona del suo Presidente pro tempore, Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento del 3 giugno 2015, n. 9 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige 4 giugno 2015, n. 22, numero straordinario n. 1), quanto all'art. 4, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015, che introduce nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica, presenta profili di illegittimita' costituzionale e viene, pertanto, impugnata con riferimento all'articolo 4, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015, che sara' depositata in estratto conforme unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. 1. L'articolo 4 legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015 e' illegittimo per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione nonche' dell'articolo 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dall'articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. 1.1. La norma denunciata si inserisce nell'articolato quadro normativo riguardante la tassa automobilistica che conviene brevemente premettere, dunque, all'esposizione del motivo di impugnazione, anche al fine di chiarire la natura del tributo provinciale in parola. E' noto che la tassa automobilistica e' tributo istituito e regolato dalla legge statale ovvero dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

e successive modificazioni. Essa e', stata «attribuita» per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. L'art. 17 della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente». Il Legislatore statale, peraltro, ha dettato all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (1) specifiche disposizioni concernenti le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli che sono state cosi' esentate dal pagamento del tributo;

detti veicoli sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione determinata in misura fissa (c.d. forfettaria). L'art. 63 della legge n. 342 del 2000, per effetto delle modifiche recentemente apportate dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) (2) , non prevede piu' l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dai 20 ai 29 anni (come individuati dai soppressi commi 2 e 3 dello stesso art. 63), i quali restano assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, bensi' solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno dalla loro costruzione. La norma statale che ha eliminato la predetta esenzione non risulta impugnata dalla Provincia autonoma di Trento. Anche la Provincia autonoma di Trento ha da tempo dettato norme in tema di tasse automobilistiche. Si allude, in particolare, all'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, che istituisce la «tassa automobilistica provinciale». Al momento della sua-emanazione la predetta legge provinciale, trovava copertura statutaria nell'art. 3, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (3) piuttosto che nell'art. 73, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e succ. mod. (4) . Occorre precisare, in proposito, che il secondo periodo della predetta previsione statutaria - a tenore del quale «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri». - e' stato aggiunto dal numero 1) della lettera c) del comma 107 dell'art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima legge n. 191/2009. E, in effetti, l'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nella parte che qui interessa, dispone che: "1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1994, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della Provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43. 2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalita' di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonche' alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale». L'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 e' stata da ultimo modificata dalla norma oggetto della presente impugnazione. L'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», cosi' dispone: «1. Dopo il comma 6-quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 e' inserito il seguente: "6-sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianita' compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno seguenti registri: Automotoclub storico italiano...

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