n. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2016, proposto da: M. R., rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo De Cesaris e Andrea De Cesaris, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Caselli in Firenze, via Montebello 76;

Contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale e' domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento della nota prot. n. 6/F del 24 agosto 2016, notificata in data 25 agosto 2016, con la quale e' stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente in data 28 aprile 2016, tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso venatorio, nonche' di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Vista la memoria difensiva della difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Il ricorrente ha chiesto il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio alla Questura di Grosseto, che ha negato il rilascio del titolo ai sensi dell'art. 43, primo comma, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 - T.U.L.P.S. poiche' risulta condannato, con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Firenze in data 25 gennaio 1980, a due anni di reclusione e L. 200.000 di multa per furto aggravato e falso titolo di credito. Egli ha quindi impugnato il diniego con il presente ricorso, notificato il 10 ottobre 2016 e depositato il 24 ottobre 2016, lamentando di avere ottenuto la riabilitazione che escluderebbe il prodursi di un automatico effetto ostativo al rilascio del porto d'armi in seguito ad una pregressa condanna alla reclusione, tanto piu' che nel caso di specie questa risale a molto tempo addietro. Rileva inoltre di avere chiesto il rinnovo, e non la prima concessione, del titolo avendo in passato gia' ottenuto il porto d'armi per uso venatorio e deduce di avere mantenuto una condotta di vita specchiata dopo la condanna penale irrogata. Si e' costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza 24 maggio 2017, n. 741, e' stato ordinato al ricorrente di produrre copia della sentenza penale di condanna pronunciata a suo carico e alla Questura di Grosseto di produrre una relazione sui fatti di causa. L'Amministrazione ha adempiuto mentre il ricorrente, con istanza depositata il 5 luglio 2017, ha chiesto un differimento del termine stante la difficolta' di procurarsi copia della sentenza penale, che non e' piu' in suo possesso. Con successiva ordinanza 19 ottobre 2017, n. 1253, e' stato allora disposto che il deposito della sentenza fosse effettuato dalla Corte di appello di Firenze per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. L'adempimento e' stato effettuato e all'udienza del 19 dicembre 2017 la causa e' stata trattenuta in decisione. 2. Al fine del decidere viene in rilievo l'art. 43, comma primo, del regio decreto n. 773/1931 che recita «Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

  1. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;

  2. a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi». La fattispecie...

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