n. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2015 -

TRIBUNALE DI VITERBO Il Giudice dell'Esecuzione Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento R.E. n. 1406/2014 tra Banca Mediolanum S.p.A. rappresentata dagli avv. Fabio Marelli e Sergio Fulco, e Pietro Signorelli (creditrice) contro Moretti Claudio (debitore) e nei confronti di Onoranze Funebri Campanari s.r.l. (terzo pignorato). Letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe - sciogliendo la riserva presa alla udienza del 15 luglio 2015;

Rilevato che il credito della Banca Mediolanum S.p.A. nei confronti di Moretti Claudio, in virtu' di decreto ingiuntivo 24167/13 del Giudice di Pace di Milano rg 29486/13 del 24 aprile 2013, ammonta in base al precetto notificato in data 12 marzo 2015 ad €

6.053,48;

Rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo di corrispondere al debitore mensilmente lo stipendio di €

600,00 mensili nette comprensive di assegni familiari per €

136,54. Alla udienza del 15 luglio 2015 il creditore chiedeva l'assegnazione nel limite di legge di 1/5 dello stipendio netto, mentre il debitore con nota scritta, chiedeva al tribunale di applicare il regime di impignorabilita' del minimo vitale (espressamente previsto solo per le pensioni);

Rilevato che deve applicarsi il regime di pignorabilita' degli stipendi ed altri emolumenti riguardanti il rapporto di lavoro;

Ritenuto che si debba tenere conto dell'ulteriore limite imposto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 68 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 per cui, in caso di concorso tra cessioni volontarie e successivi pignoramenti, la pignorabilita' della quota residua e' soggetta al solo limite della meta' ivi stabilito, che non sempre e' idoneo a garantire un minimo vitale;

Ritenuto che si debba tenere conto altresi' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797 art. 22 «Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048. Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti» che prevede la impignorabilita' degli assegni familiari, pertanto la parte pignorabile dello stipendio e' di €

600 - 136,54 = 463,46. Rilevato che in base all'art. 545 cpc «Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito» Ritenuto che, da tali disposizioni, nel caso di specie, si ricava che lo stipendio e' pignorabile fino ad 1/5, e che un quinto della parte pignorabile dello stipendio ammonta ad €

92,69, per cui resterebbero al debitore €

370,66 (€

463,36 - 92,69 per pignoramento = 370,66 ) per la sua sopravvivenza (non risultando agli atti che abbia altre fonti di sostentamento), oltre che per quella della sua famiglia, atteso che non e' pensabile che la famiglia possa sostentarsi con €

136,54 di assegni familiari. Rilevato che nel decreto-legge n. 16/2012 (cd. «decreto Semplificazioni») convertito in legge n. 44/2012 l'art. 3, comma 5, che ha aggiunto, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, in materia di pignoramento presso terzi disposto dall'agente della riscossione per i tributi dovuti allo Stato (in tema di pignoramenti Equitalia) l'art. 72-ter, recante il titolo «Limiti di pignorabilita'», secondo il quale: «Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;

  1. in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro». «Resta ferma la misura di cui all'art. 545, comma 4, codice procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro». Rilevato che, la somma di 370,66 che resterebbe al debitore dedotto un quinto del suo stipendio (al netto degli assegni familiari), appare al di...

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