n. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030-587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del Presidente della Provincia pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 19 maggio 2015, n. 6, recante «Ordinamento del personale della Provincia», pubblicata nel B.U. n. 21/I-II del 26 maggio 2015, Supplemento n. 4, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2015. Con la Legge Provinciale n. 6 del 19 maggio 2015 indicata in epigrafe, che consta di cinquantadue articoli, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha dettato le disposizioni per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata dalla Provincia (art. 1). La legge provinciale n. 6/15 citata contiene sia disposizioni gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge nella materia dell'ordinamento del personale e ha l'obiettivo di raccogliere in un unico testo le principali disposizioni di legge, nonche' di creare le basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 29 della legge Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 6/2015 citata viola gli articoli 117, comma lettera o), 117, terzo comma, 119 e 81, comma 3, della Costituzione. 1.1. Come si e' detto supra, nella legge provinciale n. 6/15 citata, sull'ordinamento del personale, sono confluite sia disposizioni gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge, allo scopo di raccogliere in un unico testo le principali norme in materia, anche al fine di predisporre le basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione. L'art. 29 della predetta legge provinciale n. 6/15, intitolato «Collocamento a riposo d'ufficio prevede, al primo comma, il collocamento a riposo d'ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione, tenendo conto di alcuni criteri indicati nello stesso articolo 29: a) eta' anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'eta' prevista per la pensione di vecchiaia;

  1. graduale riduzione dell'eta' anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio, garantendo, comunque, la permanenza in servizio fino all'eta' anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione;

  2. previsione del trattamento di servizio oltre il termine di cui alla precedente lettera a), al fine di maturare il diritto a pensione e, comunque, non oltre l'eta' prevista dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Il comma 2 del medesimo articolo 29, prevede che, in deroga al comma 1, trovino applicazione le specifiche disposizioni...

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