n. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 novembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, 9 e 10 della legge Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Liguria 19 settembre 2018, n. 13, parte prima, per violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma lettere 1) ed s) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 (articoli 6, 18, 21 e 30). E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 8 novembre 2018. In data 19 settembre 2018, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13, e' stata pubblicata la legge regionale n. 17 del 12 settembre 2018 recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamnione)». La legge regionale in esame disciplina l'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione in attuazione del combinato disposto degli articoli 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che dispone in capo alle regioni, sulla base di apposito regolamento, la disciplina dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, e dell'art. 46 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Tale legge regionale presenta aspetti di illegittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 4, 9 e 10 che, andando a violare le norme di riferimento, comprese quelle sanzionatorie, contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, risultano invasive della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'art. 117, primo comma, e secondo comma lettere 1) ed s) della Costituzione in materia di ordinamento e civile e penale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Pertanto, le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente...

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