n. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 settembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 8, 12 (indicato come 9 per errore materiale), 13, 20, 23, 26, 30, 33, 45 e 46 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, recante «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2017. Sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 28 del 25 luglio 2017 e' stata pubblicata la legge regionale 24 luglio 2017, n, 19, recante «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017», composta di n. 67 articoli. Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 12 (indicato come 9 per errore materiale), 13, 20, 23, 26, 30, 33, 45 e 46 siano illegittime per contrasto con diverse disposizioni costituzionali (indicate in relazione a ciascun articolo impugnato);

pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma l Cost. per i seguenti Motivi Art. 3 («Legge regionale 5 luglio 2002, n. 24» «Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino. Modifica alla Normativa Tecnica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino»). 1. All'art. 10 - Zona C3 Paesaggi di rilevante interesse (PI) e' aggiunto il seguente comma: «5) zona S2 Nel Comune di Episcopia in localita' Demanio nei pressi della Strada statale n. 653 «Sinnica» nel foglio di mappa n. 15 particelle 7, 470, 562/a e' consentita la realizzazione di un distributore carburanti con annesso fabbricato per le attivita' di servizio all'impianto da realizzare con gli indici di seguito riportati: Indice fondiario pari a 0,10 mc/mq. Altezza massima H= 3,50 mt.». La disposizione va a modificare (aggiungendo un comma) l'art. 10 della legge regionale n. 24/2002 (in realta' l'indicazione della legge regionale n. 24/2002, che non contiene un articolo 10, appare il frutto di un errore materiale;

il riferimento corretto deve intendersi alla legge regionale n. 27/2006, anch'essa recante «Variante normativa al Piano di Coordinamento Territoriale del Pollino»), relativa alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino. La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto non rispetta le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42/2004) laddove si prevede espressamente una concertazione con lo Stato. Occorre inoltre considerare che il Piano Territoriale di coordinamento del Pollino ha valenza di piano paesistico, per il cui aggiornamento l'art. 156 del decreto legislativo n. 42/2004 prevede (comma 3) che «Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'art. 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici». Ed infatti, in attuazione di tale disposizione e' stato sottoscritto il 14 settembre 2011 il Protocollo d'Intesa tra il MI.BAC., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la Regione Basilicata per la definizione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale. In attuazione dell'art. 5 del Protocollo e' stato poi istituito un Comitato tecnico con determina regionale n. 7502 del 19 settembre 2012. Con la disposizione impugnata la Regione ha omesso di dare applicazione agli accordi recepiti nei provvedimenti suindicati con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». E' opportuno ricordare al riguardo che la Corte ha precisato come la normativa in materia «per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico sulla base di previsione di legge o di specifico provvedimento, non puo', in alcun modo e in nessun caso, discendere da una disposizione di legge regionale, dovendo invece, costituire oggetto di specifico accordo tra la Regione e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, secondo quanto previsto, in materia, dagli articoli 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il principio inderogabile della pianificazione congiunta e che risultano, nel caso, palesemente violati. Ne' la circostanza che in Liguria sia in vigore il Piano territoriale di coordinamento paesistico, adottato con delibera del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n. 6, e non il piano paesaggistico previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a giustificare la detta violazione. Cio', in quanto la disciplina regionale, anche se di dettaglio o meramente transitoria, non puo' derogare in senso peggiorativo rispetto alla disciplina statale in materia e deve garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai · procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente (cosi' le gia' citate sentenze n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013)» (sentenza n. 210/2016). Art. 4 (Modifiche all'art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015» e s.m.i.). 1. L'art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 aggiunto al primo capoverso della nota (l) all'art. 36 delle norme tecniche attuative del Piano territoriale paesistico del Metapontino, approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, e' cosi' sostituito: «Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprieta', ovvero nei casi in cui dette aree non risultino disponibili perche' gia' adibite ad uso pubblico di parcheggio o perche' interessate da fitta vegetazione oggetto di specifica tutela ambientale regionale, la localizzazione delle strutture per la balneazione puo' essere consentita sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a condizione che: a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilita', rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con delib. C.R. n. 940/2005;

  1. il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate;

  2. il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilita' per eventuali danni provocati da eventi meteomarini. Le deroghe di cui al precedente capoverso sono consentite a condizione che i siti interessati abbiano quota idonea a fini di prevenzione da rischi da fenomeni meteomarini.». La disposizione sostituisce un articolo delle Norme Tecniche attuative del Piano territoriale paesistico del Metapontino, disciplinando l'uso dell'arenile vincolato (300 mt. dalla linea di battigia) per la realizzazione di strutture per la balneazione. Come per l'art. 3 anche in questo caso non vi e' stata alcuna concertazione con il MI.BAC., ne' e' stata seguita la procedura di cui al protocollo d'intesa 14 settembre 2011. Da cio' la incostituzionalita' della norma per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. Art. 5 («Interventi edilizi in assenza o in difformita' del titolo abitativo»). - 1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abitativo, o in difformita' da esso, di cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni, con motivata decisione autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilita'/abitabilita' delle opere realizzate, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione;

  3. il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualita' urbana dell'area e il completamento funzionale costituisce oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l'ufficio tecnico comunale;

  4. le opere abusive, nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, non costituiscono elemento detrattore alla corretta fruizione del paesaggio e sia stato gia' espresso parere favorevole alla loro esecuzione o conservazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. 2. Le disposizioni di cui alla presente norma entrano in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione si pone in contrasto con gli articoli 31, 33, 34 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»). In particolare, in base agli articoli 31 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' sempre prevista la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi in caso di interventi eseguiti in assenza o difformita' del permesso di costruire. La sostituzione di tali sanzioni ripristinatorie con una sanzione pecuniaria, e' prevista nei soli casi di cui all'art. 33 comma 2 (1) . La sanatoria e' invece consentita (art. 36) solo «se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» (art. 36, comma 1). Orbene, la disposizione impugnata si pone in contrasto con le citate disposizioni in quanto: a) introduce nuove ipotesi in cui e' possibile sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria;

  5. introduce nuove ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi, diversi da quelli previsti dall'art. 36 decreto del Presidente...

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