n. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 novembre 2016 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 7 novembre 2016 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org ). Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2 e dell'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 214 del 13 settembre 2016 per violazione degli articoli 117, comma II, lett. r) e quarto comma, 118 e 119, oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, per violazione degli articoli 117, secondo comma lett. r) e quarto comma e 118 della Costituzione. L'art. 5, comma 1, letta) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, ha apportato modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale. In particolare, per effetto di esso, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33) 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.» Tale disposizione, laddove prevede un obbligo anche a carico dell'amministrazione regionale di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, trasmoda la competenza esclusiva dello Stato in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», vincolando puntualmente le Regioni ad una specifica modalita' di ricezione dei pagamenti e con cio' ledendone l'autonomia gestoria in ordine alla determinazione delle modalita' di svolgimento del servizio di riscossione in relazione alle molteplici e variegate attivita' affidate alle loro cure. A tale riguardo si e' consapevoli che la lett. r) dell'art. 117, comma 2, Cost., prevede che il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e' di...

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