n. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587 per il ricevimento degli atti, Fax 06/96514000 e Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Abruzzo (codice fiscale n. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, piazza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100. Per la declaratoria della Illegittimita' Costituzionale della legge regionale Abruzo n. 13 dell'8 giugno 2015, pubblicata sul B.U.R. Regione Abruzzo n. 51 Speciale del 9 giugno 2015, avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008 n. 2 recante «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale», in particolare l'art. 1 della legge regionale n. 13/2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nonche' con l'art. 117, secondo comma, Cost., lettere h), m) ed s) e con l'art. 117, terzo comma, Cost. Con la legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, la Regione Abruzzo ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008 n. 2, recante «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale». L'art. 1 della legge regionale presenta profili di illegittimita' costituzionale. L'art. 1, della legge regionale Abruzo 8 giugno 2015, n. 13 integra la legge regionale Abruzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), introducendo, dopo l'art. 1, il seguente art. 1.2, comma 1: «Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualita' dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori». La legge regionale Abruzzo, prevede, ai fini dell'espressione dell'intesa regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione previsto dalla normativa statale, che le centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti vengano localizzate in aree determinate, quali le zone (aree e nuclei) industriali. La disposizione regionale in primis, determina l'introduzione di un divieto costituito dalla incompatibilita' nella localizzazione e realizzazione in aree diverse da quelle indicate dalla norma, con una disposizione in grado, da sola, di produrre l'effetto di incompatibilita';

inoltre travalica i limiti imposti al potere normativo regionale, ponendosi in contrasto con le disposizioni della Costituzione sancite dall'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m) ed s). Il diniego implicito ex lege...

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