n. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi: 49 lett. a), e), f), g), i) ed l);

72;

88;

89;

93;

104;

105 e 108 della legge della regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilita' regionale 2014)». 1) Quanto all'art. 1, comma 49, lett. a), f), g), i) ed l): violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. Le norme in epigrafe prevedono: «Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i) del secondo comma dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «i-bis) E' guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.»;

... e) al terzo comma dell'art. 3 dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per le attivita' di cui alla lettera b) dell'art. 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di commercio competente per territorio»;

i) al comma 1 dell'art. 4 dopo la parola «speleologica» e' eliminata la congiunzione «e» ed e' aggiunto il segno di interpunzione «,» e dopo le parole «animatore turistico» sono aggiunte le parole «e guida archeologica subacquea»;

g) al comma 2-ter dell'art. 4 dopo la lettera «h)» sono aggiunte le lettere «i) e i-bis)»;

i) alla fine dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: «Per il conseguimento dell'abilitazione a guida archeologica subacquea l'ammissione e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto (ots)»;

l) la lettera e) del primo comma dell'art. 6 e' abrogata. 1.1) In particolare, le norme di cui alle lettere a), f), g) ed i) modificano la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche) disciplinando la professione turistica di «guida archeologica subacquea». In particolare: la lettera a) aggiunge all'elenco delle professioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/1986 la nuova professione di «guida archeologica subacquea»;

la lettera f) inserisce la suddetta professione nel novero di quelle soggette ad abilitazione da parte della regione Campania;

la lettera g) subordina lo stabile esercizio della professione alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione Campania;

la lettera i) stabilisce i requisiti necessari per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione de qua. L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che la disciplina delle professioni rientra nella competenza concorrente dello Stato ed allo stesso spetta, pertanto, la disciplina dei principi fondamentali. Pertanto, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, solo lo Stato puo' individuare nuove figure professionali, anche nel settore del turistico, restando riservata alle regioni le norme di dettaglio (cfr. in particolare, sentenze nn. 222/2008, 271/2009, 132/2010, 93/2008 e 178 del 2014). Considerato che la professione introdotta dalle disposizioni censurate non trova alcun riferimento nella legge statale, le stesse devono essere ritenute incostituzionali per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 1.2) Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni di cui alle successive lettere e) ed l) del medesimo comma 49: la lettera e), che introduce una nuova modalita' di riconoscimento per la professione di interprete turistico, interviene sul titolo abilitativo di una professione non (piu') prevista dalla normativa nazionale, ma solo da quella regionale, e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 132/2010. Tale disposizione, introducendo un'alternativa per il conseguimento del suddetto titolo abilitativo, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la funzione individuatrice della professione e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitativi. La lettera l), a sua volta, viola la medesima disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma 3 Cost. in quanto, abrogando uno dei requisiti previsti dalla legge n. 11/1986 per la partecipazione all'esame per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio delle professioni turistiche, invade la competenza statale nell'individuazione della professione e dei relativi profili e titoli abilitativi. Le disposizioni sopra elencate sono dunque incostituzionali in quanto non rispettano i limiti imposti dall'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di professioni. 2) Quanto all'art. 1, comma 72: violazione dell'art. 117, commi 2, lett. s) e comma 3, nonche' dell'art. 9 della Costituzione. La norma in epigrafe cosi' dispone: l'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 cosi' come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) e' cosi' modificato: a) al comma 1, il termine del «31 dicembre 2006» e' sostituito dal seguente: «31 dicembre 2015»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'art. 33 della legge...

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