n. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 novembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 25 ottobre 2018, degli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise n. 8 del 12 settembre 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 52 - edizione straordinaria - del 12 settembre 2018. In data 12 settembre 2018, sull'edizione straordinaria del n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la legge regionale n. 8 del 12 settembre 2018 recante «Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di eta'». La legge regionale contiene disposizioni, relative all'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso dei minori alle scuole dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, che, intervenendo in maniera distonica rispetto alle norme statali vigenti in materia, si pongono in contrasto con i precetti di cui agli articoli 117, comma 2, lettera n) e q), 117, comma 3, e 3 della Costituzione i quali riservano in via esclusiva allo Stato il potere di dettare norme generali sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale nonche' di determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e impongono comunque al legislatore regionale di osservare, nell'esercizio del proprio potere di formazione primaria, il canone generale di eguaglianza. In particolare, violano gli anzidetti parametri costituzionali gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge regionale, il primo dei quali dispone, al comma 3, che i responsabili delle strutture scolastiche non procedano all'iscrizione dei minori di eta' non in regola con gli obblighi vaccinali (lett. a) e comunichino ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi stessi (lett. b) e, al comma 4, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), le modalita' attuative della legge;

mentre il secondo prevede, in via transitoria, che, in sede di prima applicazione della legge, per i minori di eta' non in regola con gli obblighi vaccinali che siano gia' iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle anzidette strutture scolastiche e' sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. In relazione a tali norme si invoca percio' il sindacato di codesta Ecc.ma Corte affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento. Premessa Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inscrive la legge regionale qui impugnata occorre rammentare che, com'e' noto, gli obblighi connessi alla prevenzione vaccinale sono stati compiutamente disciplinati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il quale, in sintesi e per quanto rileva ai fini della presente impugnativa, ha stabilito: a) le vaccinazioni obbligatorie per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, i casi di esonero o differimento nonche' le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (art. 1);

  1. gli adempimenti vaccinali richiesti per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, adempimenti i quali costituiscono requisiti di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (articoli 3 e 3-bis);

  2. gli ulteriori adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche e educative in caso di minori che, per particolari condizioni di salute, non possono essere sottoposti a vaccinazione (art. 4);

  3. gli adempimenti vaccinali richiesti in via transitoria per l'iscrizione all'anno scolastico/calendario annuale 2017/2018 (art. 5). In particolare, e per quanto specificamente riguarda l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, la legge di conversione, nel dichiarato intento di agevolare le famiglie e gli uffici, ha significativamente inciso sui termini e sulle modalita' di adempimento degli obblighi vaccinali originariamente previsti dal decreto-legge, termini che sono stati opportunamente differiti, modalita' che sono state altrettanto opportunamente semplificate. In definitiva, il «sistema» risultante a seguito delle modifiche e delle novita' introdotte dalla legge di conversione e dalle precisazioni contenute nelle circolari successivamente emanate dal Ministero della salute e da quello dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - circolari congiunte 27 febbraio 2018, n. 2166, e 6 luglio 2018, n. 20546 - e' dunque, per quanto qui interessa, schematicamente il seguente. 1. Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017-2018, considerato che il decreto-legge e' entrato in vigore l'8 giugno 2017, quando si era gia' conclusa la procedura per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, la legge di conversione, intervenendo sull'art. 5, comma 1, del decreto (che contemplava un unico termine, il 10 settembre 2017), ha previsto termini distinti per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione (o l'esonero, l'omissione o il differimento) delle vaccinazioni obbligatorie o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione a seconda che tale adempimento costituisca o meno requisito di accesso alla scuola - 10 settembre 2017 o 31 ottobre 2017, rispettivamente, il primo, per i servizi educativi e le scuole per l'infanzia e, il secondo, per tutte le altre scuole (art. 5, comma 1, primo periodo): termini differiti al 10 marzo 2018 ove i genitori si siano avvalsi della facolta', parimenti prevista dal decreto-legge...

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