n. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12, Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 «Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5» «Legge di stabilita' regionale 2015» , pubblicata nel B.U. Basilicata 16 maggio 2015, n. 20, quanto all'art. 1, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. Motivo 1) L'art. 1 della l.r. n. 18/2015 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata dell'11 maggio 2015, n. 18 recita: Art. 1. - Modifiche e integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 «Legge di Stabilita' regionale 2015». 1. L'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - Legge di Stabilita' regionale 2015 e' cosi' sostituito: «Articolo 21 (Riordino delle provvidenze economiche e contributi). - 1. A decorrere dall'anno 2015 le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4 settembre 1989, n. 26, ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23, possono essere erogate agli assistiti aventi un ISEE di euro 14.000,00 per un importo di euro 240,00 mensili e un ISEE compreso fra euro 14.001,00 e euro 21.000,00 per un importo di euro 120,00 mensili. 2. Ai pazienti che effettuano dialisi domiciliari viene corrisposto, altresi', un contributo aggiuntivo pari ad euro 150,00 mensili, fermo restando il tetto massimo ISEE di cui al precedente comma 1. 3. Il contributo deve essere erogato ai pazienti ogni due mesi. 4. Per far fronte alle esigenze finanziarie maturate al 31 dicembre 2014 sulla base della normativa previgente, nonche' per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo relativamente alle annualita' 2015, 2016 e 2017, sono stanziati euro 2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.449.000,00 per l'anno...

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