n. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale n. 80188530587) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Pec ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Liguria in persona del Presidente p.t. per la Declaratoria della Illegittimita' Costituzionale della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) pubblicata nel BUR n.10 del 6 agosto 2014, limitatamente all'art. 5 che ha inserito dopo l'art. 24 della L.R. n. 1/2014 l'art. 24 BIS, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014, per violazione degli artt. 117 comma 2 lettera s e 117 co. 1. Fatto In data 6 agosto 2014 sul n. 102 del BUR della Regione Liguria e' stata pubblicata la legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). L'articolo 5 della legge regionale n. 21/2014, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale in tema di rifiuti, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (con riferimento alla potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»). Inoltre, dal momento che la normativa statale e' attuativa di quella europea, viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione. La disposizione censurata infatti inserisce l'articolo 24-bis nella l.r. n. 1/2014. Tale nuova norma assoggetta «i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima» all'obbligo di presentare alla Regione e alla Provincia, entro il 30 settembre 2014, dei «programmi di adeguamento», nei quali, individuati gli interventi di adeguamento necessari, e' fissato il crono-programma di realizzazione degli stessi, da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 1). La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle...

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