n. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 novembre 2016 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale n. 80007580279 - partita I.V.A. n. 02392630279), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1723 del 2 novembre 2016 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (codice fiscale NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org). Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» (nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2016, n. 206): art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7;

art. 6;

art. 9, commi 1 e 2. Motivi 1) Premessa e motivi comuni alle disposizioni impugnate. Le norme impugnate, strutturando un meccanismo di selezione nazionale per l'accesso alla dirigenza sanitaria regionale, abrogano espressamente l'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e quindi dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158) nei commi: 1, da 3 a 7, 13 e 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

altre disposizioni dello stesso articolo, invece, sono abrogate solo in quanto incompatibili. Queste disposizioni, benche' (almeno in gran parte) anteriori alla riforma del Titolo V della Costituzione, riconoscevano, tuttavia, una ben piu' ampia autonomia regionale. Secondo l'art. 3-bis, infatti, veniva previsto: i) un elenco regionale di idonei;

ii) una selezione effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima;

iii) che le Regioni organizzassero e attivassero corsi obbligatori «di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria»;

iv) che le Regioni concordassero «in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita'»;

v) che le stesse Regioni disciplinassero «le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario». Questo impianto normativo viene cancellato e sostituito da un sistema di selezione sostanzialmente nazionale. Eppure la materia relativa all'accesso alla dirigenza sanitaria non attiene, come ha avuto modo di chiarire, con estrema chiarezza codesta ecc.ma Corte costituzionale - sentenza n. 181 del 2006 - alla materia ordinamento civile («deve escludersi «che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, (...), rientri per cio' stesso nell'area dell'ordinamento civile», riservata al legislatore statale» (cosi' la sentenza n. 282 del 2002)»), rientrando invece nella materia dell'organizzazione amministrativa rimessa alla competenza residuale regionale, o semmai, in base a un criterio di prevalenza, nella materia concorrente della tutela della salute. Le norme impugnate, invece, hanno disciplinato l'intera materia dell'accesso alla dirigenza sanitaria attribuendone le relative funzioni amministrative al livello centrale e al tempo stesso regolandone puntualmente l'esercizio senza che sia intervenuta alcuna intesa con le Regioni. Alle Regioni, infatti, e' stato richiesto un mero parere, quindi in pieno ed evidente contrasto della consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale sui canoni necessari per un uso legittimo dello «strumento della chiamata in sussidiarieta', cui lo Stato puo' ricorrere al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa (sentenza n. 303 del 2003) pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale». Infatti, secondo tali criteri: «perche' nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. E' necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Quindi, (...) la legislazione statale di questo tipo puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenza n. 6 del 2004 punto 7 del Considerato in diritto)». Cosi', con estrema chiarezza, si esprime la sentenza n. 278 del 2010, precisando, fra l'altro, che nel vigente «titolo V della Parte seconda della Costituzione non sussiste piu' «l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale» e che quindi di per se' «l'interesse nazionale non costituisce piu' un limite, ne' di legittimita' ne' di merito, alla competenza legislativa regionale» (sentenza n. 303 del 2003, punto 2.2 del Considerato in diritto)». Nel caso di specie nessuna intesa e' stata prevista. E' stato previsto, invece, solo un semplice parere, in violazione quindi di quanto anche piu' recentemente ribadito nella sentenza n. 21 del 2016: «deve, pertanto, trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 1 del 2016), per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralita' di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non e' costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, «purche' agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di se' i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che puo' ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa» (sentenza n. 1 del 2016)». Va peraltro precisato che la legge delega n. 124 del 2015 ha previsto una intesa solo ed unicamente per l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali, la cui istituzione, nella sistematica della delega era contenuta all'interno della disciplina dettata «con riferimento all'inquadramento» (art. 11, comma 1, lettera b, della legge n. 124 del 2015), mentre le norme impugnate sono state emanate in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124 del 2015, cioe' con riferimento all'accesso, ovvero - per utilizzare le stesse parole della legge delega - «al conferimento degli incarichi». Ne e' peraltro evidente riprova che nel preambolo del decreto legislativo n. 171 del 2016 non si faccia alcun riferimento a quella intesa, bensi' venga solo richiamato il parere espresso dalla Conferenza unificata nella...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT