n. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2015 -

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione siciliana, in persona del presidente della giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 5, commi 1 e 2, e dell'art. 31, anche in relazione a quanto disposto nell'allegato 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, supplemento ordinario n. 16 del 15 maggio 2015, avente ad oggetto «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale», giusta delibera del Consiglio dei ministri 10 maggio 2015. Con la legge regionale n. 9/2015 la Regione siciliana detta le disposizioni finanziarie (legge di stabilita') per l'anno 1995 e predispone, in raccordo con la legge di bilancio, il quadro di riferimento finanziario per il periodo considerato dal bilancio pluriennale, al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti nella relazione politico-programmatica regionale (RPPR). La legge in epigrafe indicata contiene talune disposizioni che eccedono dalle competenze regionali ed invadono quelle statali, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 81, comma 4, e 117, comma 3, della Costituzione, nelle materie oggetto degli articoli 5 e 31, come andiamo ad argomentare in dettaglio. I - 1. L'art 5 cosi' recita: «1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015. 2. All'onere di cui al comma 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a 673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213).». La norma in esame, quindi, prevede la riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, di 98,638 milioni, a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni. 2. La norma si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione per mancanza di adeguata copertura finanziaria, quanto meno relativamente agli anni 2016 e 2017. Per vero, la regione giustifica la disposizione con riferimento al contenuto dell'intesa Governo, regioni e provincie autonome repertorio atti n. 37/CSR del 26 febbraio 2015. Tuttavia, l'intesa richiamata non risulta trasfusa in norma di legge e, comunque, e' priva di copertura, quanto meno per gli anni successivi al 2015;

peraltro, la legge regionale in esame non prevede, nelle more dell'emanazione di norma statale di recepimento la clausola di salvaguardia necessaria per garantire la neutralita' finanziaria dei saldi di finanza pubblica, con la conseguenza che la prevista riduzione del concorso alla finanza pubblica comporta oneri, privi di idonea copertura finanziaria, a carico del bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare pari a 98,638 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 in poi e, specificatamente, per gli anni 2016 e 2017. 3. Il secondo comma dell'art. 5, qui censurato, destina al concorso agli obiettivi di finanza pubblica 673,548 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e...

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