n. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587;

pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

ricorrente;

Contro la Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro;

resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28, pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione n. 84 del 17 luglio 2017, recante «Legge sulla partecipazione». 1. La legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28, rubricata «Legge sulla partecipazione» presenta profili di illegittimita' costituzionale. La legge regionale in esame, in particolare, disciplina le modalita' e gli strumenti di partecipazione al dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunita' regionale. Tuttavia, i commi 2, 5 e 12 dell'art. 7 prevedono strumenti di partecipazione anche riguardo ad opere statali e di interesse nazionale che, secondo il dettato costituzionale e la normativa statale di riferimento, esulano dalla competenza regionale. Le disposizioni richiamate stabiliscono, infatti, che anche con riferimento alla realizzazione delle predette opere statali, sia svolto un dibattito pubblico che interferisce con l'ulteriore e distinto dibattito previsto, per le opere pubbliche nazionali, dalla legislazione statale di riferimento. Ne consegue la violazione dei seguenti parametri costituzionali: 1) art. 117, comma 2, lettera m), Cost., atteso che le norme regionali (cosi' come formulate) intervengono in ambiti regolatori espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali;

2) art. 117, comma 3, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», dettati dalla legge n. 239 del 2004;

3) art. 118, Cost., in quanto le menzionate norme regionali comportano un'interferenza con l'attivita' amministrativa di competenza dello Stato, ed in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza statale;

nonche' per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97, comma 1, Cost., introducendo ingiustificati aggravamenti procedimentali. In particolare, l'art. 7 della legge regionale n. 28/2017, rubricato «Dibattito pubblico per le grandi opere», al comma 2, prevede che: «La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, e' disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per: a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;

b) fatta salvo quanto previsto dall'art. 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;

c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.» Lo stesso art. 7, comma 5, prevede che: dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia e' chiamata a esprimersi: a) infrastrutture stradali e ferroviarie, b) elettrodotti, c) impianti per lo stoccaggio di combustibili;

d) porti e aeroporti;

e) bacini idroelettrici e dighe;

j) reti di radiocomunicazione;

g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi». Al comma 12, l'art. 7 prevede inoltre che: «All'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;

b) proporre le modifiche che intende realizzare;

c) confermare il progetto...

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