n. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 novembre 2016 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale n. 80007580279 - Partita I.V.A. n. 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1717 del 26 ottobre 2016 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org). Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. e);

2, 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, S.O. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge 12 agosto 2016 n. 164, per violazione degli articoli 5, 114, 117, III e IV comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. L'art. 1 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione». In particolare, il comma 1, lett. e) ha sostituito il comma 4 dell'art. 9, della menzionata legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale, nell'attuale versione, statuisce che: «Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;

  1. proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;

  2. destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi». Tale disposizione appare lesiva degli artt. 5 e 114 Cost. e mediatamente degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Essa, infatti, attribuisce alla legge dello Stato la determinazione di premi e di sanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9 della 24 dicembre 2012, n. 243, dirette a disciplinare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Pur nel rinnovato quadro costituzionale che prevede a carico di tutte le articolazioni della Repubblica l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilita' del debito pubblico, la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nondimeno il rapporto ordinamentale tra lo Stato e le autonomie territoriali costituzionalmente riconosciute non puo' reputarsi alterato al punto tale da ritenere che le Regioni e gli altri enti locali siano sottoposti ad una disciplina pedagogica da parte dello Stato, legittimato a castigare e ricompensare la loro condotta. Basti leggere il fondamentale art. 114 Cost., che disegna un'architettura istituzionale che riconosce pari dignita' a tutte le articolazioni della Repubblica: «la Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.» La previsione di «premi» e «sanzioni», dal sapore «paternalista», si fonda su un regime di relazioni tra l'amministrazione dello Stato e gli enti territoriali non paritetico, ne' rispettoso della autonoma responsabilita' alla quale anche i secondi sono tenuti. La qual cosa prima ancora che l'autonomia regionale, lede la stessa dignita' ordinamentale di detti enti, che sono anch'essi costituenti la Repubblica. In via indiretta tale impostazione e' poi idonea a produrre effetti in danno e non a beneficio del cittadino, il quale verrebbe mediatamente punito anch'egli, in ragione del solo fatto di risiedere in un dato ambito territoriale. E' pur vero che, come ha affermato codesta Ecc.ma Corte, «i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 219 del 2013;

in precedenza, sentenza n. 155 del 2011). Tuttavia, tale compressione dell'autonomia decisionale degli enti territoriali non giustifica la previsione di un sistema premiale/sanzionatorio, dovendo invece limitarsi esclusivamente...

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