n. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 luglio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'impugnazione della legge regionale del Molise n. 8 del 4 maggio 2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 4 maggio 2015 recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali», in relazione ai suoi articoli 32 comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6, lett. h). La legge della Regione Molise n. 8 del 2015 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 23 giugno 2015. Con la legge regionale in esame, rubricata «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali», la Regione Molise intende intervenire in una serie di settori nei quali e' stata riscontrata la necessita' di adottare disposizioni modificative o integrative di altre norme regionali. L'articolo 32 della legge regionale, rubricato «Norme di prima applicazione», dispone al comma 3: «3. Unicamente in fase di prima applicazione e di avvio, in considerazione della multidisciplinarieta' delle competenze del Servizio, la sua titolarita' potra' essere conferita mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti». L'articolo 43 della legge regionale, intitolato «Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20», stabilisce al comma 3: « 3. A decorrere dalla conclusione del procedimento di soppressione di cui al comma 2 la Regione Molise subentra all'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente al ruolo regionale, mentre cessa l'incarico di Segretario generale ed e' risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato». L'articolo 44 della legge regionale («Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10»), poi, prevede al comma 1, lett. b): «1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Nonne in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), nell'ottica di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT