N. 74 ORDINANZA 23 febbraio 2011 - 3 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, nel procedimento vertente tra Coronella Antonio e Equitalia Cerit s.p.a. con ordinanza del 30 settembre 2009, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi - nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la opposizione al provvedimento di trascrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, fondata sul mancato ricevimento del preavviso di fermo amministrativo e della notifica delle relative cartelle esattoriali, emesse per violazioni del codice della strada - ha sollevato, con ordinanza del 30 settembre 2009, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della commessa violazione la competenza territoriale sulle controversie di cui si tratta;

che il rimettente fa presente che l'agente di riscossione,

Equitalia Cerit s.p.a., ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario, con riguardo ai provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessi in relazione a carichi esattoriali scaduti aventi natura tributaria;

che, inoltre, lo stesso agente sostiene, per le altre cartelle esattoriali, riferite a sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, la competenza del giudice di pace del luogo in cui queste sono state commesse, mentre l'opponente ritiene applicabile il terzo comma, lettera c), dell'art. 22-bis della citata legge n. 689 del 1981, trattandosi di sanzione diversa da quella tributaria, con la conseguenza che...

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