n. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Prima Penale Il Giudice, in persona della dott.ssa Irene Gallesio, Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., sollevata dal Pubblico ministero all'udienza del 28 febbraio 2017 nel procedimento in epigrafe indicato, Visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sentite le parti, Osserva quanto segue. Fatto e svolgimento del processo Con decreto del 27 gennaio 2015 il GUP presso il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio di P. A. e V. L. per i reati di cui agli artt. 449 c.p. e 590 c.p., in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati (il primo nella sua qualita' di Amministratore Unico della societa' Showbusiness S.r.l. conduttrice dell'immobile di via Pomba n. 7 ed esercente la discoteca Lucignolo, il secondo in qualita' di proprietario del predetto immobile adibito a discoteca) avrebbero «cagionato il crollo parziale della controsoffittatura del predetto immobile adibito a discoteca e cio' per colpa e, in particolare, per negligenza e imprudenza, non avendo esercitato un attento controllo sulla tenuta della controsoffittatura del locale»;

gli imputati, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero altresi' cagionato le lesioni colpose ad una serie di persone presenti nel locale al momento del crollo nel corso di una serata danzante. Il crollo di cui all'imputazione e' avvenuto in Torino, il 1° giugno 2008. L'udienza del 21 maggio 2015 veniva rinviata avanti la Sezione penale tabellarmente competente per materia, a fronte del provvedimento di riassegnazione del Presidente del Tribunale;

all'udienza del 20 novembre 2015, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e sentite le persone offese, con produzione di documentazione. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha impegnato ulteriori cinque udienze, oltre ad acquisire la documentazione prodotta dalle parti, si e' proceduto all'esame dei testi del Pubblico Ministero, del consulente del PM, dei consulenti della difesa, del teste della difesa, nonche', con l'accordo delle parti, all'acquisizione delle relazioni tecniche delle difese di parte civile con rinuncia a sentire i consulenti. All'udienza del 28 febbraio 2017, terminata l'istruttoria, il PM sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, c.p., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo sia raddoppiato. Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalita' sia non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono. Non manifesta infondatezza della questione - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La legge 4...

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