n. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 settembre 2017 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale Rep. n. 24740 del 22 agosto 2017, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 880 del 22 agosto 2017, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K pec renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - pec stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L - pec cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma l;

8;

16, commi l e 2;

22, commi l, 2, 3 e 4;

23, commi l e 4;

e 24 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell''impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli l e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114». Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 6 luglio 2017, n. 156, e' stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli l e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114». Con tale decreto legislativo viene data appunto attuazione, a livello statale, alla nuova direttiva dell'Unione europea in materia di valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 2014/52/UE), apportando a tal fine diverse modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». Tale decreto legislativo definisce quale «autorita' competente» la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a valutazione d'impatto ambientale, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio (art. 2, comma l, lettera i), che sostituisce la lettera p) del comma l dell'art. 5 decreto legislativo n. 152/2006). Per quanto riguarda la Valutazione ambientale strategica (VAS) e l'AIA, il decreto legislativo individua, rispettivamente, l'autorita' competente in sede statale e quella competente in sede regionale, che corrisponde alla pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali disciplinano con proprie leggi e regolamenti anche le proprie competenze nonche' quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA (art. 4, comma l, lettere b), c) e d), che modificano l'art. 7 decreto legislativo n. 152/2006). Analogamente per quanto attiene la VIA, lo stesso decreto legislativo determina l'autorita' competente in sede statale e quella competente in sede regionale, che corrisponde sempre alla pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi delle regioni o delle province autonome, le quali disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali (art. 5, comma l, che introduce il nuovo art. 7-bis nel decreto legislativo n. 152/2006, in particolare commi 4, 5 e 8). Inoltre, il decreto legislativo individua nel dettaglio i progetti sottoposti in sede statale a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA (Allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, richiamati nel comma 2 dell'art. 7-bis del medesimo, come aggiunto dall'art. 5) e parallelamente i progetti sottoposti in sede regionale a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA (Allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, richiamati invece nel comma 3 dell'art. 7-bis). Secondo quanto previsto dal decreto legislativo in questione, le province autonome, al pari delle regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle proprie potesta' legislative devono conformarsi alla legislazione dell'Unione europea ed al rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 152/2006, fatto salvo il potere di stabilire regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' di consultazione del pubblico e degli altri soggetti pubblici interessati, per il coordinamento dei provvedimenti di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative alle finalita' indicate dallo stesso decreto legislativo n. 152/2006 e ferma restando l'inderogabilita' dei termini procedimentali massimi (comma 8 dell'art. 7-bis decreto legislativo n. 152/2006, come aggiunto dall'art. 5). Quindi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo in questione, le potesta' normative (legislative e regolamentari) delle province autonome (cosi' come delle regioni) si limitano praticamente al semplice adeguamento dei rispettivi ordinamenti entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, con la previsione che, decorso inutilmente detto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (art. 23, comma 4). Sennonche' la normativa statale prevede e disciplina compiutamente anche il «provvedimento autorizzatorio unico regionale» che congloba tutti gli atti di assenso richiesti (art. 27-bis, in particolare comma l, decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 16, comma 2), sul modello del «provvedimento unico in materia ambientale» di competenza statale, che comprende i vari titoli e provvedimenti ampliativi individuati dalla stessa normativa statale (art. 27, in particolare comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 16, comma 1). Inoltre, anche con riferimento alla VIA di competenza regionale il decreto legislativo in questione regola l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a tale VIA anche con la previsione di un'apposita Conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona (art. 24, che modifica l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). Con particolare riferimento alle funzioni amministrative di competenza delle province autonome (e delle regioni), il decreto delegato interviene in modo ugualmente puntuale, onerando le autonomie territoriali del livello di governo regionale, ivi incluse espressamente le Province autonome, dei seguenti specifici adempimenti: a) assicurare che le procedure (per la verifica di assoggettabilita' a VIA o per la VIA di competenza regionale) siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e dagli articoli 27-bis (quest'ultimo introdotto nel decreto legislativo n. 152/2006 dal comma 2 dell'art. 16 e il quale prevede e disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale, analogo a quello di competenza statale di cui all'art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dal comma l dell'art. 16) a 29 del decreto legislativo n. 152/2006 (comma 7 dell'art. 7-bis decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5);

b) dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo i dati specificamente richiesti dal decreto (comma 9 dell'art. 7-bis decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 5);

c) assicurare che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita', competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme statali in materia di VAS e VIA (comma 7 dell'art. 8 decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 6);

d) verificare l'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, in collaborazione con il Ministero per i profili di competenza, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore sanita', ovvero di altri soggetti pubblici, nonche' dare adeguata informazione del monitoraggio in questione attraverso il sito web della...

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