n. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), b), c), d), h), l), m);

dell'art. 6, comma 1, lettera c) e g) e comma 2;

dell'art. 8, comma 3;

dell'art. 9, comma 1, 2 e 6;

dell'art. 12;

dell'art. 13, comma 1, lettera a) e b), della legge Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, del 30 aprile 2015, n. 37. Fatto La legge regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 e' intitolata: "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia". In particolare, l'art. 4 di detta legge, intitolato (Attivita' edilizia libera) dispone: 1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo: a) i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purche' non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00;

  1. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l'indice di permeabilita' ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate;

  2. la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00;

  3. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;

  4. la realizzazione di pertinenze di edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria;

  5. i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne;

  6. i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro;

  7. le opere interne a singole unita' immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici;

  8. la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi;

  9. le opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalita' dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purche' non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano: 1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di' trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purche' al servizio dell'impianto;

    2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all'interno dello stabilimento stesso;

    3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;

    4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;

    5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;

    6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;

    7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonche' le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione;

    8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;

    9) la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura;

    10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette;

    11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze;

    12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci;

    13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento;

  10. le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 380/2001, gli interventi indicati al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonche' di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. L'art. 6, intitolato (Interventi soggetti a SCIA), dispone: 1. Sono subordinati alla presentazione della SCIA gli interventi non riconducibili all'attivita' edilizia libera di cui all'articolo 4 o alla CIL di cui all'articolo 5 ovvero al permesso di costruire, e in particolare: a) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano le parti' strutturali dell'edificio ovvero comportano la modifica della sagoma o degli altri parametri dell'edificio sul quale si interviene;

  11. gli interventi di restauro e risanamento conservativo;

  12. gli interventi di ristrutturazione edilizia;

  13. l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

  14. le varianti a permesso di costruire di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. 380/2001;

  15. l'installazione di cabine elettriche, del gas o similari su suolo privato;

  16. gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

  17. il recupero e il risanamento di aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

  18. i movimenti di terra significativi, che alterano in modo sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi;

  19. la realizzazione di autorimesse pertinenziali ai piani terra dei fabbricati o interrate, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

  20. la realizzazione di impianti sportivi che non comportano la creazione di volumi e superfici edificate;

  21. l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Sono altresi' realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. 380/2001. 3. E' comunque fatta salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire. L'art. 8, intitolato (Variazioni essenziali) dispone: Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del medesimo d.P.R., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o CIL: a) il mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal d.m. 1444/1968;

  22. l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a...

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