n. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2014 -

Ricorso della Regione Campania (c.f.: 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 22 settembre 2014 e procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria D'Elia (c.f.: DLEMRA53H42F839H) e dall'avv. Almerina Bove (BVOLRN70C461262Z) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla via Poli n. 29 (fax 081/7963591;

pec: agc04.sett.02@regione.campania.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 16, commi 5 e 6, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014. Fatto 1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 dell'8 ottobre 2013, veniva pubblicata la legge 7 ottobre 2013, n. 112, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo". 2. L'art. 1 comma 1 della citata legge inseriva nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, l'art 2-bis, a mente del quale «All'art. 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione";

  1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"». 3. L'art. 1, comma 1 della citata legge inseriva, altresi', nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, l'art. 4-bis, a mente del quale «All'art. 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"». 4. Con ricorso ritualmente notificato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 22 gennaio 2014, iscritto al Registro Ricorsi con il n. 202/13 - a tutt'oggi pendente - la scrivente Amministrazione regionale ha adito Codesta Eccellentissima Corte per la declaratoria della illegittimita' costituzionale delle disposizioni di legge di cui ai citati artt. 2-bis e 4 bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4 e 118 della Costituzione e per Violazione del principio di leale collaborazione. 5. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30.7.2014 e' stata successivamente pubblicata la legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". 6. L'art. 4 del decreto legge citato e' intervenuto, in particolare, a novellare nuovamente l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante rinumerazione in comma 1-ter, del comma 1-bis introdotto dall'art. 4- bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (oggetto del menzionato ricorso pendente innanzi a Codesta Corte con il n. 102 del 2013) e stabilendo che "Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter, dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare...

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