n. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2015 -

In data 12.12.2015 e' stato depositato in cancelleria ai fini della convalida, ai sensi dell'art. 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, il provvedimento del questore di Venezia datato 1.12.2015 e notificato a M. S. nato a e residente in alla n. in data con cui dato atto - che con decreto emesso in data 24.8.2015 e notificato il 2.9.2015 il Prefetto di Venezia, a seguito del rapporto redatto dal Commissariato di P.S. di Chioggia in data 8.5.2015, ha applicato nei confronti di M. S. le sanzioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 per uso personale di sostanza stupefacente;

- che M. S. risulta gia' condannato per reati di varia natura e, in particolare, nel 2001 per tentato furto e nel 2007 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;

- che lo stesso e' stato sottoposto, in data 13.11.2014, alla misura di prevenzione disposta dal questore di Venezia del rimpatrio con F.V.O. e divieto di ritorno nel Comune di Venezia per anni tre e, in data 19.12.2014, sempre da parte del questore di Venezia, alla misura di prevenzione dell'avviso orale di cui al D. Lgs. N. 159.2011 senza che le misure abbiano sortito gli effetti sperati sul M. che, nel marzo 2015, veniva nuovamente denunciato per ricettazione e per guida senza patente;

- che le predette condotte tenute da M. S. , accertate principalmente in orario notturno mentre conduceva veicoli privo di idoneo titolo abilitativo determinano, congiuntamente all'uso di sostanze stupefacenti, un costante pericolo per la sicurezza pubblica anche perche' il M. , che non risulta svolgere alcuna attivita' lavorativa, e' dedito abitualmente a furti per procurarsi la dose quotidiana di droga;

- che e' necessario precludere a M. S. la commissione di ulteriori reati che possano determinare l'insorgenza di serio e grave pericolo per la sicurezza pubblica e che sussistono, in definitiva, tutti i presupposti di cui agli artt. 75 e 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, Ordina a M. S. la sottoposizione alle prescrizioni di cui all'art. 75-bis comma 1 lett. b) e f) ovvero "l'obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro le ore 20.00 e non uscire prima delle ore 7.00 per un periodo di anni due e di condurre qualsiasi veicolo a motore per un periodo di anni due salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte del Giudice di Pace di Chioggia con l'avvertenza che nel caso di. trasgressione sara' deferito all'Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 75-bis comma 6 del D.P.R. 309/1990...

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