n. 73 ORDINANZA 9 marzo - 5 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale), promosso dal Tribunale ordinario di Marsala, nel procedimento, vertente tra Cucchiara Renato e la Regione siciliana ed altri, con ordinanza del 12 gennaio 2015, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2015, il Tribunale ordinario di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale), «nella parte in cui prevede l'applicazione, con effetti retroattivi, alla graduatoria unificata con ess[a] istituita, comprendente tutti i lavoratori forestali di cui all'elenco ex art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come introdotto dalla L.R. n. 14/2006, dei criteri di valutazione di cui all'art. 49 della stessa L. n. 16/1996»;

che la norma denunciata, nel testo vigente al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, cosi' recita: «Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, e' trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarita' dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano gia' detta funzione, previo accertamento dell'idoneita' specifica nella mansione»;

che, ad avviso del giudice a quo, tale previsione contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che la questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso da Renato Cucchiara nei confronti della Regione siciliana e altri, con domanda di accertamento del diritto del ricorrente di essere inserito al primo posto della graduatoria unica del contingente occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, previa disapplicazione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1767 del 16 luglio 2014;

che il giudice a quo ricostruisce innanzitutto il quadro normativo in cui si inserisce la norma denunciata, prendendo le mosse dalla legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16, recante norme sul «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione»;

che l'art. 46, comma 1, della legge citata prevede che l'amministrazione regionale si avvalga, per ciascun distretto forestale, dell'opera: «a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

  1. di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;

  2. di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali», e si preoccupa, agli artt. 47 e 48, di disciplinare la formazione di ciascuno di essi;

che l'art. 48 - sotto la rubrica «Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative» - stabilisce che il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative «e' formato dal personale gia' inserito nella suddetta fascia», e che «[c]onseguono altresi' l'inserimento nella suddetta fascia gli operai gia' iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianita' di iscrizione in tale fascia e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici» (comma 1);

che disposizioni simili regolano, al comma 4 dell'art. 48, il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative, che «e' formato dai lavoratori forestali gia' inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di...

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