n. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 settembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge Regionale Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017, recante le disposizioni della «Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994», pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 6 luglio 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29 agosto 2017. 1. La legge regionale della Sardegna n. 11/2017, indicata in epigrafe, composta da 43 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene disposizioni in materia urbanistica ed edilizia di modifica alle leggi regionali n. 45/1989;

  1. 8/2015;

  2. 2811998;

  3. 9/2006;

  4. 22/1984 e n. 12/1994. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 3, comma, l, lettera n), in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 13, comma 1, della legge Regione autonoma Sardegna n. 11/2017 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 1.1. Occorre premettere che, sebbene la Regione autonoma della Sardegna goda di competenza legislativa di tipo primario in materia di «usi civici», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n), dello Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale n. 3/1948 citata, tale competenza, ai sensi della citata norma statutaria, deve attuarsi «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.» (art. 3, comma 1, citato). Le norme di attuazione dello Statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonche' quelle relative alla redazione e all'approvazione dei piani paesistici (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, recante «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna») (1) . Tuttavia, anche le norme di attuazione dello Statuto speciale, che pure assumono senz'altro ruolo interpretativo ed integrativo delle disposizioni statutarie che delimitano le sfere di competenza della Regione ad autonomia speciale, prevalendo sugli atti legislativi ordinari, devono essere esercitate nel rispetto dei limiti individuati nell'art. 3, comma 1, dello Statuto di autonomia citato e, quindi, in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Tra queste ultime disposizioni vanno ricondotte anche quelle adottate dal legislatore statale sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

    e, in particolare, le norme in materia di beni paesaggistici (nell'ambito dei quali l'art. 142, comma 1, lettera h), «Aree tutelate per legge», annovera anche gli usi civici) e di pianificazione paesaggistica contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (2) , che, pertanto, devono intendersi vincolanti anche nei confronti della Regione Sardegna. La Corte costituzionale, infatti, ha rilevato che «La particolarita' della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarieta' riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali», incidendo sulla loro potesta' normativa (sentenze n. 367/2007;

  5. 180/2008 punto 3. del Considerato in diritto;

  6. 210/2014, punto 8.2. del Considerato in diritto;

    e n. 103/2017 punti 3.1. e 3.4. del Considerato in diritto;). Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, gia' con la piu' risalente sentenza n. 151 del 1986, (riferita alle disposizioni della cosiddetta «legge Galasso» ), e, poi, con la sentenza n. 164 del 2009 (punto 3.1. del Considerato in diritto), resa, come la prima, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, ha affermato la natura di norma di grande riforma economico-sociale della disposizione di cui all'art. 142 citato. Tale orientamento, proprio nei confronti della Regione Sardegna, e' stata confermato con la sentenza n. 210 del 2014, riguardante gli usi civici. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale le disposizioni statali riguardanti l'autorizzazione paesaggistica «che deve essere annoverata "tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale"» (sentenze n. 101 del 2010;

  7. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto;

  8. 238 del 2013, punto n. 2.1. e n. 2.1.1. del Considerato in diritto). 1.2. La norma contenuta all'art. 13, comma 1, rubricato «Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)», citato dispone che «1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti: "i-bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attivita' sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare e delle acque interne;

    i-ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica."». La norma regionale de qua presenta palesi profili di incostituzionalita' nella parte in cui, aggiungendo le lettere «i-bis» e «i-ter» al comma 2 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989, inserisce ulteriori tipologie di interventi tra quelle gia' ammesse nelle zone sottoposte a «vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi» soggette, per i beni paesaggistici, all'obbligo di condivisione preventiva in sede di copianificazione. Tali disposizioni anticipano unilateralmente, a livello di legge regionale, scelte di merito di compatibilita' paesaggistica di talune tipologie di interventi che spettano ai piani paesaggistici regionali, sottoposti, per i beni vincolati, all'obbligo di condivisione preventiva con il Ministero competente. Tali attivita' costituiscono alcuni dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c, del Codice citato, «Piano paesaggistico» (3) ) e devono essere svolte congiuntamente dallo Stato e dalla regione (art. 135 del Codice citato, «Pianificazione paesaggistica (4) ). La normativa regionale, intervenendo unilateralmente anziche' con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e le norme interposte sulla pianificazione congiunta (articoli 135 e 143 del Codice citati). Infatti, la copianificazione obbligatoria per le aree...

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