n. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 novembre 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, on. Roberto Maroni, autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. X/5743 del 24 ottobre 2016 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Fabio Cintioli (C.F. CNTFBA62M23F158G fabiocintioli@ordineavvocatiroma.org - fax 0668892383), giusta procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587), domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera c);

3, comma 1, lettera a);

4, comma 1, lettere b) e c) della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali», per violazione, tra l'altro, degli articoli 117, sesto comma, della Costituzione, nonche' per violazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, e del principio di leale collaborazione anche in relazione agli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione. Fatto Le disposizioni qui impugnate sono gli artt. 2, comma 1, lettera c);

3, comma 1, lettera a);

4, comma 1, lettere b) e c) della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali»;

la prima delle disposizioni per violazione degli articoli 117, sesto comma, 5 e 114 della Costituzione, nonche' per violazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012, le altre per la violazione del principio di leale collaborazione anche in relazione agli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione. Tali disposizioni hanno introdotto modifiche alla legge n. 243 del 2012, ed in particolare agli artt. 10 («Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali»), 11 («Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali») e 12 («Concorso delle Regioni e degli Enti Locali alla sostenibilita' del debito pubblico»). Tali modifiche hanno fatto seguito alla pronuncia della sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 88 del 10 aprile 2014. Tali modifiche, come si vedra' tra breve, non hanno pero' tenuto in conto quanto deciso da codesta Corte ed hanno riproposto illegittimita' costituzionali analoghe a quelle a suo tempo rilevate nella sentenza n. 88 del 2014. Per garantire un'uniformita' di esposizione e, al tempo stesso, l'opportuna sintesi, si affronteranno partitamente le censure che riguardano le singole disposizioni impugnate, mettendo previamente a confronto quando necessario il testo della vecchia disposizione, la relativa pronuncia resa da codesta Corte con la citata sentenza n. 88/2014 e, infine, il testo della nuova disposizione. In tal modo, emergeranno con evidenza i vizi di illegittimita' costituzionale (anche) della nuova normativa. Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e vengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 lettera c) della legge 12 agosto 2016, n. 164, per violazione degli artt. 117, sesto comma, 5 e 114 della Costituzione, nonche' per violazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012 1. Con il primo motivo di ricorso si censura l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164, il quale ha modificato il comma 5 dell'art. 10, legge n. 243/2012. L'art. 10 cit., prima della modifica, prevedeva che: «1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo». 2. Il comma 5 di tale disposizione era stato impugnato in via principale dinanzi a codesta Corte per tre distinte ragioni: (i) per violazione dell'art. 117, comma 6, Cost., nella misura in cui affidava allo Stato un potere di adottare atti regolamentari oltre i limiti di competenza segnati dalla Costituzione;

(ii) per violazione dell'art. 5, comma 2, lettera b), legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale assegna ad una legge ordinaria rinforzata (e non certo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) la disciplina sull'indebitamento delle Regioni;

(iii) per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto prevedeva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fosse adottato d'intesa non con la Conferenza Unificata ma con la Conferenza...

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