n. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC "agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del giorno 27 aprile 2015, recante "Legge di stabilita' regionale per l'esercizio 2015", giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 23 giugno 2015. L'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 6 del 27/4/2015, "Legge di stabilita' regionale 2015", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del giorno 27 aprile 2015, rubricato "Disposizioni in materia di tassa automobilistica" ha previsto, al comma 1, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti di certificato di interesse storico collezionistico rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, etc., a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione. Il successivo comma 4 ha poi previsto l'istituzione di una "tassa di circolazione forfettaria" sugli stessi veicoli e motoveicoli. L'art. 49 della richiamata legge regionale, rubricato "Norma in materia di registrazione e promozione di marchi regionali" ha disposto al comma 1: "1. La Regione del Veneto attraverso i marchi collettivi di qualita' istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, valorizza il proprio patrimonio produttivo e culturale nonche' i prodotti di qualita' del territorio veneto.", prevedendo al successivo comma 2 che "2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi di proprieta' della Regione del Veneto." L'art. 69 della Legge regionale in argomento, rubricato "Norme a garanzia della copertura del Fondo anticipazione di liquidita' di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64", ha cosi' disposto: "1. Le risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione di liquidita' di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 sono comunque garantite anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo...

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