n. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Ordinanza nella procedura esecutiva iscritta al numero 7165 del ruolo generale delle esecuzioni dell'anno 2014, promossa da Banca Valsabbina s.c.p.a.;

avv. Mario Vanzo;

contro Di Giovanni Gianfranco;

avv. Giovanni Ferrari Last-Out srl;

terzi pignorati: Banca Valsabbina s.c.p.a.;

Manenti Persandro;

Il giudice dell'esecuzione sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 30 settembre 2015 e vista la contestuale ordinanza di assegnazione resa in data odierna nell'ambito della presente esecuzione;

Considerato che residua a carico dell'esecutato Di Giovanni un debito che potrebbe trovare parziale capienza nel saldo attivo del conto corrente, allo stesso intestato, che la creditrice procedente Banca Valsabbina s.c.p.a. ha pignorato presso di se';

Rilevato che il debitore esecutato Di Giovanni si costituiva all'udienza dell'8 giugno 2015 svolgendo, nella sostanza, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 codice di procedura civile con l'affermare che: sul conto corrente pignorato veniva accreditato esclusivamente l'assegno sociale mensile;

le somme ivi giacenti dovevano pertanto essere dichiarate integralmente impignorabili;

Rilevato, inoltre, che all'udienza del 30 settembre 2015 il medesimo esecutato eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 545 codice procedura civile, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 83/2015 - convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015 - nonche' dell'art. 13, comma sesto, di tale decreto-legge, laddove e' previsto che le modifiche apportate all'art. 545 codice di procedura civile abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e non anche per quelle pendenti a tale data, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che, per quanto possano risultare incongrui o formalmente enrrati (evidentemente il comma sesto menzionato e' quello dell'art. 23 e non quello dell'art. 13 del decreto-legge n. 83/2015 che si compone di due soli commi) i richiami normativi operati dall'esecutato, sussistano comunque i presupposti per esercitare i poteri officiosi riconosciuti all'autorita' giurisdizionale dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 87/1953 in riferimento ad una questione che appare, ad ogni buon conto, rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte;

  1. Rilevanza Nel caso di specie il creditore procedente ha pignorato il saldo attivo del conto corrente intestato all'esecutato. E' documentalmente provato e, invero, neppure contestato, che sul menzionato conto corrente venissero accreditati esclusivamente i ratei dell'assegno sociale che I.N.P.S. corrisponde mensilmente all'odierno esecutato;

sistematicamente quegli emolumenti erano poi integralmente prelevati, con cadenza mensile. Con atto di pignoramento notificato all'istituto di credito il 9 dicembre 2014, la procedente sottoponeva a pignoramento il saldo attivo del rapporto di conto corrente, nonche' titoli ed attivita', in essere presso la banca ed intestati all'esecutato;

l'esecuzione veniva iscritta a ruolo con deposito della relativa nota, da parte della creditrice procedente, il 9 gennaio 2015. Disposto un rinvio del processo, anche per consentire alla procedente - in ossequio al principio del contraddittorio - di replicare all'opposizione svolta, alla prima udienza, dall'esecutato...

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