n. 72 ORDINANZA 15 - 30 aprile 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento vertente tra Tafuri Gaetano e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ordinanza del 25 ottobre 2013, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con l'ordinanza menzionata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

che tale disposizione prevede, per finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, che tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie siano attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e che, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge in cui la disposizione e' inserita, i commissari governativi nominati cessino dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni;

che la questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da T.G. per impugnare, innanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con il quale gli era stato revocato, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'incarico di commissario governativo della gestione commissariale governativa della Ferrovia Circumetnea;

che, in seguito a tale impugnazione, il provvedimento veniva sospeso, con decreto presidenziale del 21 giugno 2011, n. 789;

che, prima che la misura cautelare potesse venir discussa in contraddittorio tra le parti, e' intervenuto il d.l. n. 98 del 2011, come convertito, contenente la norma impugnata;

che, con ordinanza n. 1021 del 26 luglio 2011, il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare in ragione del mutato quadro normativo, sicche' il ricorrente ha notificato ulteriori motivi aggiunti di impugnazione avverso il provvedimento - formalmente normativo, ma ritenuto sostanzialmente amministrativo - contenuto nell'art. 21...

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