n. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato codice fiscale 80224030587, fax 06/96514000 presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge regionale Umbria n. 6 del 2 agosto 2018, recante «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.», pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 agosto 2018 - supplemento straordinario, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 settembre 2017. 1. La legge regionale dell'Umbria n. 6/2018, indicata in epigrafe, composta da 23 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene le disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e i provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa, nonche' le modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante la «Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici». E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Umbria abbia ecceduto dalla propria competenza, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti;

Motivi 1. L'art. 22, comma 1, della legge regione Umbria n. 6/2018 viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e le norme interposte di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. La norma contenuta all'art. 22, comma 1, della legge regione Umbria n. 6/2018 citata dispone che «Dopo l'art. 31 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici), e' inserito il seguente: «Art. 31-bis (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa). - 1. La regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad...

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