n. 71 ORDINANZA 8 marzo - 7 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel procedimento vertente tra M.G. e l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2015, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha disposto la cancellazione dell'iscrizione di M. G. dal relativo albo professionale, il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, con ordinanza in data 22 dicembre 2015, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che il rimettente, illustrata la rilevanza della questione, dubita della legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui, in esito a modifiche di dettaglio intervenute nel tempo, la stessa prevede che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - organo di giurisdizione speciale chiamato a definire controversie in materia elettorale, disciplinare nonche' inerenti la tenuta dei rispettivi albi professionali - facciano parte, tra gli altri, anche due dirigenti del Ministero della salute, segnatamente un dirigente amministrativo ed un dirigente di...

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