n. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 novembre 2016 -

Ricorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del presidente della regione pro tempore dott. Arno Kompatscher, autorizzato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 ottobre 2016, n. 28 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da mandato e procura speciale a margine del presente ricorso, dal prof. avv. Giandomenico Falcon del Foro di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E), con studio in Padova, via San Gregorio Barbarigo, 4, tel. 049 660231, fax per comunicazioni 049 8776503, PEC giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it, e dall'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y), con studio in Roma via F. Confalonieri 5, Roma, PEC luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5, fax per comunicazioni 06 3211370;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b);

2, comma 1, lettera c);

3, comma 1, lettera a);

e 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016;

Per violazione: degli articoli 4;

5;

16;

44, n. 1;

79;

83;

84;

103;

104;

107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

degli articoli 117, commi terzo, quinto e sesto, e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

degli articoli 3, 81, 97 della Costituzione, art. 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

art. 136 della Costituzione;

dell'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

delle norme di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2, 3 e 4;

al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, art. 8. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016 e' stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali». Tale legge, approvata nel testo finale a maggioranza assoluta, interviene sulla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione», cioe' sulla legge rinforzata prevista dall'art. 81, sesto comma, Cost. La novella incide sugli articoli da 9 a 12 del Capo IV, dedicato allo «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico» (solo una disposizione della legge n. 164 del 2016 - l'art. 5 - interviene su norme che non coinvolgono regioni e province autonome ed enti locali, andando a modificare l'art. 18 della legge n. 243 del 2012, relativo all'Ufficio parlamentare di bilancio). Per quanto qui interessa, l'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2015 modifica l'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Dopo avere alla lettera a) ridefinito il concetto base di «bilancio in equilibrio» - individuandolo come bilancio che presenta un «saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012» (e modificando cosi' l'art. 9, comma,1, della legge n. 243) - l'articolo, con la lettera b), introduce un nuovo comma 1-bis nel predetto art. 9. Tale disposizione precisa che ai fini della applicazione della precedente definizione le entrate finali sono quelle «ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio»;

aggiunge poi che «per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa» e che «a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali». L'art. 2 della legge n. 164 del 2016 modifica l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che regola il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali e sostituisce i commi 3, 4, 5 di tale disposizioni. In particolare, il nuovo comma 5, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 164 del 2016, stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato». L'art. 3 della legge impugnata novella l'art. 11, comma 1, della legge n. 243 del 2012, stabilendo che «fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e dall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge», ed abroga i commi 2 e 3 dello stesso art. 11. Infine - per quanto qui di interesse - l'art. 4, comma 1, lettere a) e b) sostituisce i primi due commi, ed abroga il terzo comma, dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. L'art. 12, comma 1, come novellato dispone ora che «le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». Il nuovo comma 2 stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». La ricorrente Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ritiene che le disposizioni sopra descritte, contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 164 del 2016 siano costituzionalmente illegittime e lesive dell'autonomia costituzionale dell'ente sotto i seguenti profili e per i seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale del comma 1-bis dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol impugna anzitutto il comma 1-bis dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016. Esso dispone nei termini che seguono: «Ai fini dell'applicazione del comma 1 [vale a dire della definizione del bilancio in equilibrio, che si considera tale quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10], le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali». La Regione censura esclusivamente il secondo e terzo periodo della disposizione, nella parte in cui pongono limiti temporali, procedurali e materiali per l'utilizzo del fondo pluriennale di bilancio. Sono queste limitazioni ad essere specificamente oggetto di contestazione. Giova rammentare che il fondo pluriennale vincolato e' una posta di bilancio che e' stata introdotta in esecuzione dei principi statali di armonizzazione dei bilanci pubblici dettati dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale fondo e' costituito da risorse gia' accertate e gia' impegnate in esercizi precedenti, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente che diventeranno esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. Il fondo pluriennale vincolato rappresenta dunque un saldo finanziario a garanzia della copertura di spese imputate ad esercizi successivi a quello in corso e configura lo strumento tecnico per ricollocare su tali esercizi spese gia' impegnate, relativamente alle quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata (e quindi un vincolo ad effettuare i relativi pagamenti) i quali, tuttavia, giungeranno a scadenza negli esercizi sui quali vengono reimputate le spese. Tale reimputazione risulta obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011...

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