n. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 9, comma 4;

13 comma 7 lett. a) e c);

17 commi 3 e 4, 18 e 45 della legge della Regione Puglia n. 24 del 16 aprile 2015 «Codice del Commercio», pubblicata sul B.U. Puglia n. 56 del 22 aprile 2015, supplemento. Con la legge 16 aprile 2014 n. 24 la Regione Puglia disciplina l'esercizio dell'attivita' commerciale. L'art. 9 della predetta legge dispone in materia di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. In particolare l'art. 9 comma 4 prevede «La Regione e i comuni promuovono accordi volontari fra operatori volti a garantire che gli orari delle attivita' commerciali concorrano al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della citta') e dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)». L'art. 13 dispone in materia di sviluppo e promozione del commercio, prevede che il Comune puo' elaborare progetti di valorizzazione commerciale, e al comma 7, lettera c) dispone che Il progetto di valorizzazione commerciale puo' prevedere interventi in materia di orari d'apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico;

L'art. 13 comma 7 lettera a) dispone, a sua volta, che nell'ambito dei predetti progetti di valorizzazione commerciale, i Comuni possano prevedere «il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici». L'art. 17 disciplina le modalita' di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi. Al comma 3 prevede: L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Al comma 4 dispone: L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata necessitano di: a) autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che e' richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purche' associati per la creazione del centro commerciale;

b) autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro. L'art. 18 disciplina la Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali. «1. I comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformita' alle finalita' di cui all'art. 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'art. 16. 2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. e' consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilita' e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.». L'art. 45 disciplina le Tipologie e attivita' commerciali integrative. «1. Al fine del miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la promozione della diffusione dei carburanti ecocompatibili, tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno di un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo, come definiti nei provvedimenti di cui all'art. 3. 2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento. 3. I nuovi impianti, nonche' quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, di attivita' di somministrazione alimenti e bevande, di attivita' artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco e' subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attivita' presso impianti di distribuzione dei carburanti. 4. I provvedimenti di cui all'art. 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilita', di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonche' di aree a parcheggio per gli autoveicoli.». Le disposizioni di tutti gli articoli sopra riportati, 9 comma 4, 13 comma 7 lettera c) e comma 7 lettera a), 17 commi 3 e 4, e degli artt. 18 e 45, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2015 (che per estratto autentico si produce) ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2 lettera e) della Costituzione Le disposizioni degli artt. 9 comma 4 e 13 comma 7 lettera c) prevedono, come si e' detto, il potere del Comune di intervenire sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali. Le disposizioni contrastano con quanto stabilito dall'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) il quale modificando l'art. 3, comma 1, lett. d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), ha disposto che «le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l'altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio». La normativa nazionale prevede che le attivita' commerciali non possono essere soggette a nessun limite in materia di orari di apertura e chiusura. Le norme regionali, pertanto, si pongono in primo luogo in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (cd. decreto Salva Italia). La disposizione contenuta nell'art. 9, comma 4, in particolare, promuovendo esplicitamente la conclusione di accordi tra gli operatori, volte a creare un coordinamento consapevole tra gli esercenti su una variabile concorrenziale (quali appunto gli orari di apertura e chiusura), legittima intese che risultano potenzialmente vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, che pone il divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza e con l'art. 101 TFUE. Le norme regionali pertanto, presentano profili di incostituzionalita' per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi europei nell'attivita' legislativa anche delle Regioni;

e dell'art. 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Sato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». In tal senso si e' ripetutamente espressa la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 65/2013;

n. 27/2013;

n. 299/2012) stabilendo che l'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011, poiche' si qualifica come norma di liberalizzazione, si inquadra nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale, ed e' direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali. Le regioni non possono quindi adottare norme legislative, come quelle impugnate, il cui effetto sia quello di limitare o escludere del tutto la portata liberalizzatrice della norma statale citata. Cio' si tradurrebbe, infatti, in un diretto intervento della legislazione regionale nella materia della concorrenza. Ne', a legittimare l'intervento legislativo regionale, possono valere i riferimenti che l'art. 9 comma 4 impugnato fa ai capi I e VII della legge n. 53/2000 sulla tutela della maternita' e sui tempi delle citta', e all'art. 50 comma 7 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000...

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