n. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2018 -

CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Campania Composta dai magistrati: Giovanni Coppola - Presidente, Rossella Cassaneti - consigliere, Alessandro Forlani - consigliere, Rossella Bocci - consigliere, Francesco Sucameli - primo referendario (relatore), Raffaella Miranda - primo referendario, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visti il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 243-bis del TUEL «Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 243-quater del TUEL «Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione», introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Considerata la pronuncia di questa sezione n. 53/2016/PRSP del 14 marzo 2016, con la quale e' stato approvato il PRFP del Comune di Pagani;

Considerata la pronuncia di questa sezione n. 3/2017/PRSP dell'11 gennaio 2017, con la quale e' stato accertato il «grave inadempimento» del PRFP del Comune di Pagani, per il mancato raggiungimento degli obbiettivi intermedi nel 2015, con l'emersione di uno squilibrio aggiuntivo per debiti fuori bilancio non riconosciuti e non evidenziati per euro 4.407.423,87;

Viste le delibere del consiglio comunale di Pagani n. 6 del 7 febbraio 2017 e n. 15/2017 dell'8 marzo 2017, acquisite al prot. n. 2463 del 3 aprile 2017, contenenti le misure correttive adottate a valle della suddetta delibera di «grave inadempimento» degli obbiettivi intermedi del PRFP;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Pagani n. 31 del 30 maggio 2017, acquisita agli atti con comunicazione prot. C.d.c. n. 5651 del 26 ottobre 2017, con la quale il PRFP originarlo e' stato modificato ai sensi dell'art. 1, comma 434, legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la relazione sull'attuazione del piano di riequilibrio concernente il primo ed il secondo semestre 2017, prot. C.d.c. n. 4397 del 14 luglio 2017 e prot. C.d.c. n. 530 del 6 febbraio 2018;

Vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore, depositata presso la segreteria della sezione, in data 16 gennaio 2018;

Viste le ordinanze n. 2 e n. 7 con le quali e' stata trasmessa la ridetta relazione e convocato il comune per l'adunanza pubblica, prima del 6 febbraio e poi del 20 febbraio 2018;

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Uditi nell'adunanza pubblica del 20 febbraio 2018 i rappresentanti dell'ente intervenuti in udienza;

Udito il relatore primo referendario dott. Francesco Sucameli. Considerato in fatto 1. Con deliberazione della commissione straordinaria n. 40 del 19 febbraio 2013, assunta con i poteri di consiglio comunale, il Comune di Pagani ha fatto ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziarlo pluriennale (PRFP) prevista dall'art. 243-bis TUEL. Con deliberazione della medesima commissione n. 13 del 17 febbraio 2014, assunta sempre con i poteri del consiglio comunale, e' stato approvato PRFP per il periodo 2014-2023 (durata decennale, la massima al tempo prevista). Il piano prevede un recupero dei disavanzo formale evidenziato (euro 5.074.673,99) con quote costanti decennali (euro 507.500,00 all'anno), nei termini riportati in tabella. Parte di provvedimento in formato grafico Successivamente, con pronuncia n. 53/2016/PRSP del 14 marzo 2016 la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con la decisione n. 3/2017/PRSP questa sezione ha accertato un primo «grave inadempimento» degli obbiettivi del piano, per l'annualita' 2015, nell'ambito del quale si e' registrato un deterioramento degli equilibri rispetto al risultato di amministrazione 2015 pari euro 4.100.097,84, a causa di passivita' non contabilizzate per euro 4.407.423,87. In data 15 luglio 2017, con nota del collegio dei revisori prot. C.d.c. n. 4397, di pari data, perveniva la relazione semestrale sull'attuazione del PRFP riguardo al primo semestre del 2017. La rimodulazione/riformulazione e' stata effettuata con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 434, legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Nell'ambito del controllo sull'attuazione del PRFP, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7 TUEL, questa sezione ha avviato l'analisi della documentazione pervenuta;

pertanto, ha iniziato un'interlocuzione istruttoria col comune per verificare la congruita' della rimodulazione/riformulazione del PRFP, al fine di verificare la correttezza della riduzione degli obbiettivi intermedi annuali. Gli uffici della sezione hanno dunque: a) proceduto a due audizioni dei rappresentanti del comune (verbale del 20 novembre 2017, prot. n. 7100968 del 28 febbraio 2017;

verbale prot. n. 70048610 del 22 dicembre 2017);

  1. inviato una richiesta istruttoria (cfr. prot. n. 6075 del 21 novembre 2017);

  2. ricevuto ed analizzato le correlate risposte (prot. Corte dei conti n. 6167 del 1° dicembre 2017 e n. 6265 del 13 dicembre 2017). 3. Dagli atti acquisiti risultava che l'ente, a valle della pronuncia specifica di questa sezione n. 3/2017/PRSP, aveva proceduto alla riformulazione/rimodulazione del PRFP nell'ambito delle misure correttive adottate. Emergeva, altresi', che la modifica del PRFP e' stata effettuata secondo il ragionamento logico-contabile che qui si espone in sintesi. Da un lato, il comune ha ritenuto rilevante il miglioramento del risultato di amministrazione formalmente accertato nei primi tre anni di attuazione del PRFP, nei termini seguenti: 2014 →

    euro 1.294.418,65;

    2015 →

    euro 814.879,08;

    2016 →

    (dati preconsuntivo) euro 735.414,23. Nel complesso, il recupero del disavanzo sarebbe stato dunque pari ad euro 2.844.629,36. Considerato che il PRFP prevedeva un ritmo di riduzione di euro 507.500,00 all'anno, l'ente avrebbe avuto, a fine 2016, un «credito» di recupero pari a euro 1.322.211,96, ottenuto dalla differenza tra euro 1.522.500,00 euro 507.500,00 × 3) e il totale della riduzione conseguita sui dati di bilancio (euro 2.844.629,36). Peraltro, poiche' questa sezione aveva accertato maggiori passivita' per euro 4.407.423,87, ad avviso dell'ente, l'obiettivo di riequilibrio veniva «riformulato» in euro 6.637.468,50, per effetto del seguente calcolo: disavanzo originario da piano di riequilibrio →

    euro 5.074,673,99;

    a detrarre quote recuperate nel triennio 2014-2015-2016 →

    - euro 2.844.629,36;

    nuovo e maggior disavanzo accertato dalla Corte dei conti →

    euro 4.407.423,87;

    totale = euro 6.637.468,50. L'ente ha quindi ritenuto di avvalersi della facolta' di ripiano trentennale concessa dal citato art. 1, comma 434 della legge n. 232/2016. Nel fare cio' ha proceduto a redistribuire il soprariportato totale sui residui 27 anni rispetto alla data di primigenio decorso del PRFP (2014). Di conseguenza, il suddetto totale e' stato diviso per 27 annualita', ottenendo una quota «rimodulata» annuale di disavanzo da ripianare annualmente pari ad euro 245.832,17, restando peraltro invariata la quota di riduzione da armonizzazione (art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011, c.d. extra-deficit), in concreto pari a euro 678.000,00 (quota che si aggiunge alla prima). Pertanto, le quote annuali di disavanzo da applicare complessivamente nelle annualita' dei bilanci di previsione, dal 2017 in poi, risultavano pari almeno a: quota annua disavanzo da PRFP →

    euro 245.832,17 (obiettivo intermedio minimo);

    quota annua di disavanzo da riaccertamento straordinario (art. 3, comma 16, decreto legislativo n. 118/2011) →

    euro 678.000,00;

    totale = euro 923.832,17. La rimodulazione, dunque, riduceva il disavanzo complessivo da applicare annualmente al bilancio da euro 1.185.000,00 ad euro 923.832,17, recuperando un margine di spesa annuale pari ad euro 261.167,83. 4. Il magistrato istruttore, esaminati gli atti, nell'ambito del «monitoraggio» dell'attuazione del piano ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7, in data 16 gennaio 2018 redigeva una relazione con la quale rilevava criticita' in merito alla rimodulazione/riformulazione del PRFP. In particolare, ravvisava un'anomalia nel ripiano trentennale dello squilibrio accertato con la precedente deliberazione n. 3/2017/PRSP e poneva una preliminare questione di legittimita' costituzionale sull'art. 1, comma 434, legge n. 232/2016. Su tutte tali questioni, ai sensi dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2, il magistrato istruttore chiedeva al presidente di instaurare il contraddittorio collegiale con l'ente e di fissare un'apposita adunanza con facolta' del comune di presentare...

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