n. 7 SENTENZA 16 - 23 gennaio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 569 del codice penale promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di C.F. e D.M.C., con ordinanza del 12 giugno 2012, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2012. Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto in fatto 1.- La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. Premette la Corte rimettente di essere stata investita a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla difesa degli imputati avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 566, secondo comma, del codice penale, per avere, nella loro qualita' di genitori di una bambina nata a Brescia il 13 ottobre 2000, omesso di dichiarare all'ufficiale di stato civile la nascita della stessa entro il termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e fino al 27 gennaio 2005, occultando la neonata e sopprimendone cosi' lo stato civile. Entrambi gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia e, in applicazione dell'art. 569 del codice penale, alla perdita della potesta' genitoriale sulla minore. Veniva altresi' concessa la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria e applicato l'indulto alla pena principale. Dopo aver analiticamente passato in rassegna la articolata motivazione posta a fondamento della sentenza pronunciata dai giudici dell'appello e scandagliato i motivi di ricorso - nei quali si e', in sintesi, prospettato che gli imputati si sarebbero limitati a far formare tardivamente l'atto di nascita con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, completa della prescritta esposizione dei motivi a giustificazione del ritardo, con la conseguenza che non sarebbe nella specie ravvisabile il delitto di cui all'art. 566, secondo comma, del codice penale - la Corte segnala che, in prossimita' della udienza, gli stessi ricorrenti avevano presentato una "istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale", denunciando la illegittimita' degli articoli 566 e 569 del codice penale. Tanto premesso, la Corte rimettente rileva come, successivamente alla presentazione del ricorso, sia intervenuta la pronuncia di questa Corte n. 31 del 2012, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. «Una situazione - si e' puntualizzato - riferibile a fortiori all'ipotesi di reato di cui all'art. 569, 2° comma, c.p. [verosimilmente: 566, secondo comma, del codice penale], vulnerando l'automatismo dell'applicazione della pena accessoria i medesimi parametri costituzionali posti a base della sentenza n. 31 del 2012». In punto di rilevanza osserva la Corte rimettente che agli imputati e' stata inflitta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quale conseguenza del reato per il quale e' stata pronunciata condanna, mentre il beneficio della sospensione condizionale della pena...

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