n. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 2019 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 24, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e 55 della legge regionale Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018, recante «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 22 novembre 2018, numero speciale, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 gennaio 2019. Con la legge regionale n. 38 del 22 novembre 2018 indicata in epigrafe, che consta di cinquantasette articoli, la Regione Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata.» E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 24 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola gli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione. L'art. 24 citato, «Personale di enti pubblici economici o di societa' a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata», prevede che «Al fine di razionalizzare l'impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a societa' a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale». La norma e' da ascriversi alla categoria delle leggi provvedimento quale atto formalmente legislativo che, tuttavia, al pari degli atti amministrativi, presenta un contenuto specifico e puntuale differendo dalla legge generale che, per definizione, presenta caratteri di generalita' e astrattezza. La legge provvedimento e' compatibile con l'assetto dei poteri stabilito nella Costituzione dal momento che non e' prevista una riserva agli organi amministrativi degli atti a contenuto particolare, tuttavia, e' principio affermato che alle leggi a contenuto provvedimentale si applichi con particolare rigore il canone della ragionevolezza per essere soggette «ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio». (sentenza n. 22 novembre 2013, n. 275, punto 6.7. del Considerato in diritto). La norma impugnata, nel prevedere il transito automatico nell'organico della Regione Basilicata del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, da almeno cinque anni, negli enti pubblici economici e societa' a totale partecipazione pubblica, senza il previo espletamento di una procedura concorsuale pubblica, non e' conforme al canone di ragionevolezza, ma viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. L'art. 97 della Costituzione sancisce l'obbligo di accesso all'impiego pubblico mediante pubblico concorso «salvo casi stabiliti dalla legge». Il valore centrale del concorso e' stato costantemente affermato «Questa Corte ha piu' volte affermato (da ultimo sentenze n. 159 del 2005 e n. 205 e n. 34 del 2004) che il principio costituzionale dell'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' e efficacia. Tale principio si e' consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni e interessi pubblici» (sentenza n. 81/2006, punto 4. del Considerato in diritto);

in tal senso anche le sentenze n. 100 e n. 9 del 2016). La «regola del pubblico concorso» ammette eccezioni «rigorose e limitate», subordinate a due requisiti. Sotto un primo profilo, tali eccezioni devono rispondere a una «specifica necessita' funzionale» dell'Amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico». In proposito, e' stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico ne' l'esigenza di consolidare il precariato, ne' quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti (sentenza n. 81/2006 citata, punto 4.1.2. del Considerato in diritto), ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'Amministrazione (sentenza n. 195/2010). Al contrario, un concorso riservato puo' essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'Amministrazione e, in particolare, quando si tratti di consolidare specifiche professionalita' che non potrebbero essere acquisite all'esterno dell'Amministrazione e, quindi, giustificano la scelta di chi gia' ne e' dipendente in una data posizione. Sotto un secondo profilo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalita' del personale assunto. La norma impugnata, che introduce un diritto potestativo del personale a tempo indeterminato appartenente a enti pubblici economici o a societa' a totale partecipazione pubblica in servizio da almeno cinque anni presso la regione, di transitare nei ruoli del personale regionale, non prevede lo scrutinio delle professionalita' acquisite da tali soggetti. Quanto ai soggetti provenienti dalle societa' a partecipazione pubblica difetta, inoltre, il requisito del superamento di un pubblico concorso. Si sottolinea che la necessita' del concorso pubblico e' stata ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all'amministrazione pubblica di personale di societa' in house, ovvero di societa' o associazioni private;

e' stato, altresi', specificato che il trasferimento da una societa' partecipata dalla regione alla regione stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 della Costituzione. (in tal senso, le sentenze n. 7 del 2015;

  1. 134 del 2014;

  2. 227 del 2013;

  3. 62 del 2012;

  4. 310 e n. 299 del 2011;

  5. 267 del 2010;

  6. 363 e n. 205 del 2006). La disposizione regionale de qua contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 e dall'art. 51 della Costituzione, il quale stabilisce che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza;

    e con il principio di cui all'art. 97, il quale prescrive la regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 2. L'art. 28 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione in tema di tutela della salute. L'art. 28 citato modifica l'art. 10 rubricato «Soccorso di fauna selvatica in difficolta'» della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle convenzioni internazionali, disciplina la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, l'esercizio dell'attivita' venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. L'art. 10, comma 2, come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 38/2018 citata, introduce, di fatto, anche la tutela degli animali esotici nei seguenti termini: «...2. Per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la regione si avvale dei Centri di recupero degli animali selvatici ed esotici (C.R.A.S.E)". La tutela degli animali esotici non e' prevista dalla legge quadro n. 157/1992 che, nel dettare le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», specifica, all'art. 1, comma 3, che «le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' della presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie» e che oggetto di tutela sono «...le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale». (art. 2). La norma statale, con chiare finalita' di tutela della salute, evita che gli animali esotici, il cui stato sanitario e la cui provenienza il piu' delle volte non e' nota, siano messi nei centri di recupero della fauna selvatica e in contatto con la stessa, per motivi di benessere animale e in ossequio a evidenti principi di prevenzione e di precauzione. Gli animali selvatici di cui alla legge n. 157/1992 citata, qualora in difficolta', non devono essere gestiti ne' venire in contatto con altri animali il cui stato sanitario sia ignoto o con animali mantenuti per altre finalita'. La disposizione regionale nel prevedere la tutela di specie esotiche contrasta, pertanto, con i principi fondamentali dati dal legislatore statale per tutelare la salute umana e animale, con conseguente violazione l'art. 117, comma 3, Costituzione in materia di tutela della salute. 3. L'art. 30 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola gli articoli 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 30, comma 1, citato introduce l'art. 2-bis alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, disponendo: «Cumulabilita' degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilita' a VIA. 1. Al fine di...

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