n. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2017 -

Ricorso della Regione Lombardia (c.f. 80050050154), con sede in Piazza Citta' di Lombardia, 1, Milano (20124), in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, on. Roberto Maroni, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. X/6140 del 23 gennaio 2017, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U;

PEC: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax 06.36001570), presso il cui studio in Roma, Via di Villa Sacchetti, 9, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (c.f. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, resistente;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 2016, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 76 della Costituzione e del principio di leale collaborazione in relazione agli articoli 5, 120 della Costituzione. Fatto 1. Con l'art. 10 della legge n. 124 del 2015 («Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») le Camere hanno delegato il Governo «ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia» (art. 10, comma 1). Fra i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega, l'art. 10, comma l - con previsione che finisce, in realta', per perimetrare al contempo anche l'oggetto della stessa - menziona: a) la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla legge n. 114 del 2014;

  1. la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione, mediante accorpamento, del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60;

  2. la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

  3. il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese, garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

  4. la definizione di standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, con connessi sistemi di monitoraggio;

  5. la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, sul limite ai mandati e sul trattamento economico. Circa il procedimento di formazione, per quanto qui di piu' prossimo interesse, l'art. 10, comma 2, dispone: «il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere». 2. In data 29 settembre 2016, la Conferenza Stato-regioni, all'esito del confronto con il Governo, assumeva le seguenti determinazioni: «nel prendere atto della nota del Ministero dello sviluppo economico del 28 settembre scorso, che ha comunicato l 'accoglimento degli emendamenti proposti dalle regioni nn. 1, 2, 6 e 7 e il parziale accoglimento degli emendamenti nn. 3, 5 e 14, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento nn. 4, 12 e 15» (cfr. parere 16/107/CU12/C11, sub doc. 1, ult. pag.). 3. Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il Governo dava attuazione alla delega di cui all'art. 10 della legge n. 124 del 2015. Nel testo finale dell'atto normativo, tuttavia, non risultano recepiti gli emendamenti indicati dalla Conferenza Stato-regioni ed espressamente configurati quali condizioni necessarie per l'esito positivo del parere. 4. Con la sentenza n. 251 del 2016, codesta ecc.ma Corte dichiarava l'illegittimita' costituzionale delle deleghe contenute negli articoli 11, 17, 18 e 19 della legge n. 124 del 2015 (per la riforma della dirigenza pubblica, della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, delle societa' partecipate e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale) nella parte in cui prevedono il coinvolgimento regionale nel procedimento di adozione del decreto delegato, attraverso la Conferenza Stato-regioni, nella forma del mero parere e non dell'intesa: prescrizione identica a quella contenuta nell'art. 10, recante la delega per la riforma delle camere di commercio. Nella stessa sentenza, si precisava altresi' che «le pronunce di illegittimita' costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovra' accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterra' di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione». 5. Tutto cio' premesso, la Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione delle proprie competenze costituzionali per effetto della richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 alla luce dei seguenti motivi di Diritto In limine: sulla legittimazione. In via preliminare, circa la sussistenza della legittimazione regionale ad impugnare, e' superfluo ricordare come piu' volte, nella propria giurisprudenza, codesta ecc.ma Corte abbia ritenuto ammissibili questioni di legittimita' proposte in via principale dalle regioni, aventi ad oggetto leggi statali variamente incidenti sul sistema delle camere di commercio. In proposito e' opportuno richiamare, fra le piu' recenti, la sentenza n. 29 del 2016, nella quale la Corte ha ribadito: «la possibilita' per la regione di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali. Questa Corte ha in piu' occasioni affermato (anche specificatamente in tema di finanza regionale e locale: sentenza n. 311 del 2012) che "le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, [pure] indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale", perche' "la stretta connessione, in particolare [..] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze...

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