n. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 luglio 2015 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 25 giugno 2015, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze (pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, come da, mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, il potere di adottare gli articoli 3, comma 12, e 17, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 103 del 6 maggio 2015, in quanto contrastanti con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003. I. - Premessa. Il quadro normativo in cui si inserisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 e il contenuto delle disposizioni impugnate. I.1. - Il decreto indicato in epigrafe contiene - per quel che e' qui di piu' prossimo interesse - una normativa di attuazione e sviluppo di quanto disposto dall'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, ad opera della legge n. 164 del 2014, in tema di procedimento per il rilascio del titolo concessorio unico alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma, ed in particolare dei suoi commi 5 e 6. I.2. - L'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, cosi' come risultante a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponga un Piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, e che tale Piano, per le attivita' sulla terraferma, sia «adottato previa intesa con la Conferenza unificata», disponendosi altresi' che «in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239». I.3. - Tale previsione e' stata impugnata dalla Regione Puglia con ricorso a questa Ecc.ma Corte costituzionale iscritto al Reg. ric. n. 40 del 2015 e pubblicato in G.U. n. 17 del 29 aprile 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il compito di predispone il suddetto Piano, prevede, quale strumento collaborativo, una previa intesa con la Conferenza unificata - per di piu' per le sole attivita' sulla terraferma - anziche' la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata ad ogni attivita', anche destinata a svolgersi nel mare continentale, a causa della lesione delle competenze legislative regionali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio», nonche' delle competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost. I contenuti e le ragioni di tale censura possono essere in questa sede sommariamente richiamati. Versandosi nel caso di specie nelle materie della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e del «governo del territorio», e' sufficiente ricordare che la ben nota sent. n. 303 del 2003 di questa ecc.ma Corte - seguita dall'altrettanto conosciuta sent. n. 6 del 2004 e da numerose pronunce successive - ha chiarito che la legge statale che intervenga ad avocare al centro funzioni amministrative in materie di competenza legislativa concorrente, provvedendo anche a regolarne l'esercizio, deve, per aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale, prevedere necessariamente l'intesa con la singola Regione interessata dal singolo intervento, non essendo al riguardo sufficienti diversi meccanismi collaborativi con la singola Regione o anche con il sistema delle Regioni considerato unitariamente. La disposizione legislativa impugnata in quella sede, quindi, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede una previa intesa con la Conferenza unificata, anziche' la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna delle Regioni specificamente interessate dalle «attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale». I.4. - La medesima disposizione e' stata censurata dalla odierna ricorrente anche per una seconda ragione. Come sopra ricordato, l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2004, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014, ha inoltre previsto che nel caso in cui l'intesa (in Conferenza unificata) non venga raggiunta, «si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239». La procedura di superamento della mancata intesa predisposta da tale norma, tuttavia, limitandosi a prevedere un ulteriore invito a provvedere entro trenta giorni, e - in fine - il semplice deferimento della decisione ad un atto unilaterale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la mera "partecipazione" della Regione interessata, non rispetta i criteri forniti al legislatore statale dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata. Alla medesima si puo' infatti fare ricorso, secondo la sent. n. 239 del 2013 di questa ecc.ma Corte, solo a fronte di «condotte meramente passive» della Regione, e non per superare autentiche divergenze tra le parti. Anche la previsione in parola e' stata dunque impugnata dalla Regione Puglia, in ragione del suo contrasto con gli ara. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. I.5. - A loro volta, i commi 5 e 6 dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, che il decreto qui in discussione intende specificamente attuare, prevedono quanto segue. Ai sensi del comma 5, «le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (...) sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale». In base al comma 6, invece, il menzionato titolo concessorio unico viene accordato «a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» (lett. a), con decreto ministeriale e «previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma» (lett. b). In considerazione dell'appena menzionata previsione di una "intesa forte" con la singola Regione o Provincia autonoma interessata, l'odierna ricorrente - in sede di impugnazione dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 (nel testo risultante dalla conversione in legge), proposta con altro ricorso iscritto al n. 5 del Reg. ric. 2015 - non ha ritenuto di dover proporre alcuna censura nei confronti del procedimento di rilascio del titolo concessorio unico riferito alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, ritenendolo pienamente conforme alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale concernente l'avocazione in sussidiarieta' di funzioni in ambiti afferenti a materie di competenza concorrente. I.6. - In attuazione delle specifiche disposizioni legislative appena richiamate sono stati adottati gli articoli 3, comma 12, e 17, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 indicato in epigrafe, i quali pero' mutano significativamente il quadro normativo della disciplina del procedimento in questione, in detrimento della posizione costituzionale della Regione. Tali disposizioni prevedono quanto segue. L'art. 3, comma 12, del decreto dispone che «il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell'intesa di cui al comma 6». Tale intesa e' - per l'appunto - quella della singola Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata dal rilascio del titolo concessorio unico prevista dall'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, e richiamata dal menzionato comma 6 dell'art. 3 del decreto in esame. In...

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