n. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2015 -

Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano (20124), Piazza Citta' di Lombardia, n. 1, in persona del Presidente pro tempore, Roberto Maroni, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione di Giunta regionale n. 2922 seduta del 19 dicembre 2014 (doc. 1), dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta (C.F. GZZGNN66E16F158V;

pec: giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org;

fax. 06/6789560), presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi, 72, ha eletto domicilio e dall'Avv. Viviana Fidani (C.F. FDNVVN56L44D122W;

pec: vivianafidani@milano.pecavvocati.it) - ricorrente - contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12 - resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive (SBLOCCA ITALIA)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2014, n. 262, limitatamente all'art. 35, di tale atto normativo. Fatto 1. Con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il Governo ha varato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive", ritenuta, per quanto qui interessa, "la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per (...) il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti". 2. In particolare, l'art. 35, dell'atto normativo in esame, ha introdotto "Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilita' dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni in polietilene". 3. Il primo comma della norma in commento, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacita' di ciascun impianto. Inoltre, sempre con lo stesso decreto, vengono individuati anche gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti in questione vengono qualificati come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente. 4. Il secondo comma dell'art. 35, stabilisce che per i medesimi fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione, effettui una ricognizione dell'offerta esistente e individui con proprio decreto il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni. Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo determinato dal decreto, possono autorizzare, se tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti. 5. Il terzo comma della disposizione in esame, prevede che gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti, sia da realizzare, siano autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilita' ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Le autorita' competenti devono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita' dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010. 6. Il quarto comma della norma in esame, dedicato agli impianti di futura realizzazione, stabilisce che i medesimi dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico R1, di cui all'allegato C alla parte IV del Codice dell'Ambiente. 7. Il quinto comma dell'art. 35, invece, si riferisce agli impianti gia' esistenti. Le competenti autorita' devono provvedere a verificare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di recupero energetico R1, adeguando in tal senso e nello stesso termine di 90 giorni le autorizzazioni integrate ambientali, ove ne ricorrano i presupposti. 8. Ancora, il comma sesto della norma in commento impone che negli impianti di recupero energetico sia assicurata la priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni. La disposizione prevede, altresi', che siano ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel rispetto del principio di prossimita' sancito dall'art. 182-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali in materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno, che escluda qualsiasi contatto tra il personale addetto e il rifiuto. Le autorizzazioni integrate ambientali devono essere adeguate ai sensi del sesto comma. 9. Il settimo comma dell'art. 35, prevede il versamento di un contributo da parte dei gestori degli impianti, determinato dalla Regione nella misura massima di 20 euro per tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato, se questa proviene da altre Regioni. Si ammette, quindi, il caso in cui impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una Regione smaltiscano rifiuti urbani prodotti in altre Regioni. Il contributo deve essere versato in un fondo regionale, destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della Regione che riceve i rifiuti. Nessun onere derivante dallo smaltimenti dei rifiuti di provenienza extraregionale puo' essere traslato sulle tariffe poste a carico dei cittadini. 10. Il comma otto dell'art. 35, stabilisce il dimezzamento dei termini di espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita'. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, i termini residui sono ridotti di un quarto. Viceversa, i termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori. 11. Il nono comma dell'art. 35, prevede l'applicazione del potere sostitutivo del Governo ex art. 8, legge n. 131/2003, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 (modifica delle AIA degli impianti esistenti con autorizzazione degli impianti a saturazione del carico termico, entro 90 giorni), al comma 5 (valutazione della compatibilita' degli impianti esistenti con le caratteristiche degli impianti di recupero R1, ed eventuale adeguamento delle relative AIA, entro 90 giorni), e al comma 8 (dimezzamento dei termini dei procedimenti di espropriazione per P.U, riduzione di un quarto dei termini residui per i procedimenti di espropriazione per RU in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di VIA e di AIA si considerano perentorio). 12. Il comma 10 dell'art. 35, prevede l'inserimento delle parole ", anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti" al comma 9-bis dell'art. 11 del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, dopo le parole "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 13. Il comma 11 dell'art. 35 del d.-l. 133/2014, convertito con modifiche dalla l. n. 164/2014, prevede che...

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