n. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2018 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL PIEMONTE Sezione 7 riunita con l'intervento dei signori: Garino Vittorio - Presidente;

Massaglia Edoardo - relatore;

Borgna Paolo - giudice;

ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 1186/2017 depositato il 13 ottobre 2017, avverso la pronuncia sentenza n. 216/2017 Sez: 1 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino;

Contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino, corso Bolzano n. 30 - 10121 Torino;

proposto dagli appellanti: Online SIM Societa' per azioni di intermediazione mobiliare Spa, via Piero Capponi n. 13 - 20145 Milano (MI);

Difeso da De Francesco Marco, via Ettore De Sonnaz n. 19 - 10100 Torino (TO);

Difeso da Escalar Gabriele, via Ettore De Sonnaz n. 19 - 00197 Roma (RM);

Difeso da Ferrero Maurizio, via Ettore De Sonnaz n. 19 - 10121 Torino (TO). Atti impugnati: SIL. Rifiuto Ires-Altro 2013. Ordinanza 12 marzo 2018. Presidente Vittorio Garino. Giudici: Edoardo Massaglia (rel.), Paolo Borgna. Svolgimento del processo La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata da Online SIM SpA l'8 luglio 2014 per addizionale IRES versata per l'anno d'imposta 2013, €

132.911,00, introdotta per l'anno d'imposta 2013 dall'art. 2, comma 2 decreto-legge n. 133/2013, posta a carico degli enti creditizi e finanziari, della Banca d'Italia e degli enti che esercitano attivita' assicurativa. La societa' contribuente impugno' il provvedimento adducendo la sussistenza dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di' legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 decreto-legge n. 133/2013 con riferimento ai seguenti aspetti: 1) violazione dell'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) e dell'art. 53 della Costituzione (principio di capacita' contributiva);

2) violazione dell'art. 77 della Costituzione (presupposti per l'adozione di un decreto-legge). L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino, si costitui' in giudizio ritenendo la doglianza infondata, osservando che il sindacato della Corte costituzionale, nell'ipotesi in cui si contesti la violazione dei principi di uguaglianza e di capacita' contributiva, e' esclusivamente circoscritto alla verifica del rispetto del limite della «non arbitrarieta'/irragionevolezza» della norma contestata. Il legislatore puo' legittimamente introdurre inasprimenti fiscali a carico di determinate categorie di contribuenti senza incorrere in una violazione del disposto costituzionale, salvo che le misure adottate siano palesemente irrazionali o manifestamente sproporzionate. La Corte costituzionale ha ripetutamente escluso l'arbitrarieta' e irragionevolezza di una disposizione se aveva carattere transitorio ed eccezionale ed era supportata da una precisa finalita' solidaristica. Secondo l'ufficio, contrariamente a quanto affermato dalla societa', secondo la quale l'inasprimento del trattamento fiscale nei confronti delle imprese creditizie, finanziarie ed assicurative non sarebbe stato in alcun modo giustificato, il Governo ed il legislatore hanno precisato di aver imposto una tassazione addizionale straordinaria a carico di tali soggetti per la necessita' di adottare politiche fiscali redistributive a favore delle famiglie piu' deboli (famiglie titolari di prima casa non di lusso), mediante l'abolizione della seconda rata dell'IMU. L'aggravio fiscale a carico delle imprese bancarie, creditizie ed assicurative di cui all'addizionale in esame e' stato motivato dalla necessita' di reperire le risorse necessarie per la suddetta abolizione in un brevissimo lasso di tempo e con ragionevole certezza di incasso delle stesse, ma tale maggior onere non e' irragionevole o discriminatorio, dal momento che le imprese incise dal tributo sono dotate di forza economica e finanziaria adeguata per sopportare il temporaneo impatto detto stesso. Nel caso in esame le eccezionali circostanze sono evidenti e risultano dagli atti parlamentari con cui il Governo ha spiegato la necessita' di venire incontro ai bisogni delle fasce economicamente piu' fragili della popolazione, riducendo gli oneri impositivi sulla «prima casa» e con una tassazione finanziaria straordinaria, temporanea ed eccezionale che permettesse in brevissimo tempo di reperire risorse da quei contribuenti che meglio potevano sopportare, una tantum, un onere aggiuntivo, in ragione della loro potenzialita' economica e finanziaria. La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la sentenza n. 216/1/2017 depositata il 16 febbraio 2017, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, motivando che il legislatore puo' legittimamente introdurre specifiche tassazioni a carico di...

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