n. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO (Sezione 2) Riunita con l'intervento dei signori: Di Nardo Giuseppe presidente e relatore, Catelli Luigi Antonio giudice, Marolla Angelo giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 101/2015, depositata il 10 febbraio 2015, avverso silenzio rifiuto IRPEF-ADD.REG. 2001, contro regione Molise, proposto dal ricorrente Mancini Francesco, piazza della Vittoria - 86100 Campobasso, difeso da Mancini Francesco, piazza Vittorio Emanuele - 86100 Campobasso;

altre parti coinvolte: Agenzia delle entrate - Direzione provinciale - Ufficio controlli Campobasso, piazzale Palatucci n. 10/A - 86100 Campobasso. Con ricorso presentato in data 9 febbraio 2015 all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Campobasso, e alla regione Molise l'avv. Mancini Francesco, in proprio e quale difensore di se stesso, impugnava innanzi a questa Commissione tributaria provinciale, il rifiuto tacito, da parte della regione predetta, della restituzione della somma di €

295,00, riscosso dalla regione a titolo di aumento dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno 2013, aumento disposto per effetto dell'automatismo di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 e delle determinazioni assunte dal tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza sanitaria. Deduceva il ricorrente che, per effetto dell'asserito mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani di rientro del deficit sanitario, i predetti organismi tecnici nell'aprile 2013 avevano confermato la maggiorazione dell'addizionale e che con successivo comunicato stampa del 27 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate aveva confermato per le regioni Calabria e Molise le maggiorazioni dello 0,15% dell'IRAP e dello 0,30% dell'addizionale IRPEF, avendo il MEF reso noto che per le predette regioni i preposti organismi tecnici, in esito alla verifica dei risultati di esercizio 2012, avevano constatato consolidamento delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 86, legge n. 191/2009 secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 174, legge n. 311/2004 e successive modificazioni. Aggiungeva che la detta maggiorazione dello 0,30%, aveva comportato per esso ricorrente un maggiore esborso di €

295,00, onde aveva presentato istanza di rimborso sia alla regione Molise che all'Agenzia delle entrate eccependo l'illegittimita' costituzionale del suddetto art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 e dell'art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 68/2011 che recavano l'applicazione d'imperio della maggiorazione massima, per violazione degli articoli 53, 3, 97, 23 e 24 Cost. Nessuno dei detti enti si era pero' espresso sulla istanza onde, decorso il termine di giorni novanta, si era formato il diniego tacito della restituzione contro il quale aveva proposto il ricorso de quo. Sulla base di tale premessa in punto di fatto, il ricorrente deduceva che la imposizione di un'aliquota maggiorata dello 0,30% era stata effettuata sulla base dell'art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 e dell'art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 68/2011, meritevoli di varie censure per illegittimita' costituzionale, onde il suo diritto alla restituzione di quanto versato, non avendo la regione esercitato il potere concessole dall'art. 50, decreto legislativo n. 446/1997 che riserva appunto alle regioni il potere di stabilire in autonomia l'aliquota dell'addizionale, non senza pero' dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 68/2011 «restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari». Aggiungeva che l'obbligo imposto dall'art. 2/86, legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) e dall'art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 68/2011, alle regioni che non risultano avere raggiunto gli obiettivi del piano di rientro, con conseguente deficit sanitario, di incrementare nella misura massima l'addizionale IRPEF, oltre a quello di applicare le misure previste dai commi 80 e 83, obbligo dipendente da un giudizio tecnico e discrezionale sulla congruita' dei piani di rientro, contrasta con varie norme della Costituzione. Innanzitutto con il principio della capacita' contributiva, posto dall'art. 53 posto che e' del tutto irragionevole sanzionare con una maggiore imposizione i cittadini per la inefficienza ed inadeguatezza del sistema sanitario, inefficienza gia' sanzionata con le diverse misure previste dai commi 75 e seguenti, legge n. 191/2009. In secondo luogo con l'art. 3 poiche' differenzia, con evidente maggior peso tributario, i cittadini delle regioni che presentano disfunzioni del sistema sanitario rispetto a quelli delle regioni che dette disfunzioni non presentano. In terzo luogo con l'art. 23 che prevede la riserva di legge per le imposizioni patrimoniali, poiche' l'imposizione viene demandata ad un organo meramente amministrativo (tavoli e comitati amministrativi) che sulla base di un apprezzamento puramente tecnico e discrezionale effettuano il monitoraggio dei piani di rientro dai deficit sanitari. In quarto luogo con l'art. 24 poiche' il diritto alla difesa e' pregiudicato dalla valutazione discrezionale di un organo amministrativo che limita la tutela giurisdizionale. Ancora con l'art. 97 non risultando garantito il principio del buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione. Infine con i principi ispiratori della riforma del titolo V della Costituzione, della legge Cost. n. 3 del 2001 (c.d. federalismo fiscale), poiche' priva la regione dell'autonomia nella fissazione della aliquota de qua. Il ricorrente conclusivamente chiedeva che questa Commissione, previo riconoscimento dell'illegittimita' del diniego di rimborso opposto, accogliesse la istanza di restituzione della maggiore addizionale regionale all'IRPEF percio' versata in forza di una legge incostituzionale. In via subordinata chiedeva sospendersi il processo e rimettersi gli atti alla...

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